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Zone vincolate: l'autorizzazione paesaggistica postuma non consente la sanatoria urbanistica

Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica, al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 Testo Unico Edilizia non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi e non annulla l'ordine di demolizione impartito.

Oggi parliamo di condono e sanatoria affrotando anche cioè che riguarda l'autorizzazione paesaggistica 'postuma', titolo abilitativo che non può essere utilizzato come strumento propedeutico a sanare degli abusi edilizi.

 

La sanatoria postuma non è possibile se gli abusi sono di notevole rilevanza in area vincolata

E' il caso della sentenza 43249/2023 della Corte di Cassazione dello scorso 27 ottobre, inerente il ricorso di un privato contro la revoca del provvedimento di sospensione di un ordine di demolizione per alcuni abusi edilizi.

La Corte suprema evidenzia che, per opere abusive di notevole rilevanza, realizzate in area vincolata, nè con condono edilizio (cioè sanatoria straordinaria) né con permesso di costruire ex art. 36 del DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia (cioè con sanatoria ordinaria) è possibile ottenere alcun atto abilitativo postumo.


Le regole del Terzo condono edilizio per la sanatoria straordinaria

Infatti, ricordano gli ermellini, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del DL 269/2003 - cd. Terzo condono edilizio (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato provvedimento (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, non emergenti nel caso di specie) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistiche.

 

L'autorizzazione paesaggistica postuma non ‘sana’ l’abuso edilizio

Infine, si rimarca che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 (ovvero per interventi minimali tipizzati e diversi da quelli del caso concreto) non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 del Testo Unico Edilizia (doppia conformità e permesso di costruire in sanatoria) non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

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