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Zone vincolate: impossibile il condono dell'opera in ampliamento per silenzio assenso

L'ampliamento, tramite la chiusura di un terrazzo, che ha determinato un incremento sia di volumetria che di superficie utile in zona soggetta a più vincoli non può essere autorizzato tramite l'istituto del silenzio assenso, in quanto la formazione del titolo abilitativo per 'silentium' non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.

Il silenzio-assenso non opera per le istanze di condono edilizio in zona vincolata, che riguardino opere 'maggiori', cioè che determinano un aumento della volumetria.

Lo ha 'ribadito' il TAR Lazio nella sentenza 6415/2024 dello scorso 2 aprile, inerente il caso di un abuso edilizio, per il quale era stata avanzata istanza di terzo condono edilizio (DL 269/2003).

 

Le caratteristiche dell'abuso edilizio

L'abuso rientrava nella tipologia 1 e quindi maggiore, una realizzazione di un ampliamento (tramite la chiusura di un terrazzo) che ha determinato un incremento sia di volumetria che di superficie utile in zona soggetta a più vincoli.

Ma secondo il ricorrente si sarebbe formato il silenzio-assenso e quindi l'opera avrebbe dovuto beneficiare della sanatoria straordinaria: l'istanza era datata infatti 2004, mentre nel 2015 (quindi 9 anni dopo!) arrivava la determinazione dirigenziale che respingeva l'istanza stessa.

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (opere minori)

Prima di tutto, il TAR ricorda il rimetro di applicazione per il terzo condono edilizio in zona vincolata: l'articolo 32, comma 26, del DL 269/2003 prescrive infatti che “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, consentendo dunque espressamente l’assentibilità in area vincolata ai soli abusi minori di cui ai numeri da 4 a 6 dell’allegato 1 allo stesso Decreto. 

Il Collegio, quindi, non ha ragione di discostarsi dal precedente della sezione, alla stregua del quale: "sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria..."

Insomma: la sanatoria edilizia di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato.

 

Titolo abilitativo per silenzio assenso: i requisiti

Fatte le debite premesse, si passa all'analisi della questione sul silenzio assenso.

Il TAR spiega che, per considerare formatosi il silenzio assenso preteso da parte ricorrente, deve in via generale precisarsi che, come ha ribadito recentemente la giurisprudenza del Giudice dell’appello, in materia edilizia il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso (Consiglio di Stato, sezione VI, 8 settembre 2021, n. 6235 che conferma l’indirizzo secondo il quale “ai fini della formazione del silenzio assenso, non solo il decorrere del tempo, ma anche la presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto, ivi compresa la completezza della documentazione a giustificazione della pretesa sostanziale avanzata dall’istante, nonché la conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica di riferimento”). 

 

Terzo condono edilizio col silenzio-assenso, ecco quando: domanda completa e con i requisiti per l'accoglimento

Perché possa formarsi il silenzio-assenso su un'istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte, ma è necessario anche che la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta.


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Il silenzio assenso impossibile

Nella specifica fattispecie in esame, risulta accertata e non contestata la circostanza che l'opera abusiva maggiore oggetto della domanda di condono siano state realizzate in una zona paesaggisticamente vincolata.

Come chiarito dalla giurisprudenza del TAR: “…perché possa formarsi il silenzio-assenso su un’istanza di condono edilizio, il termine di ventiquattro mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, a condizione che la stessa risulti completa in ogni sua parte (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 1813).  Inoltre, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio-assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3661). Nel caso di specie, come già visto, le domande di sanatoria presentate dalle parti ricorrenti difettano, ictu oculi, di uno dei presupposti legali per il rilascio della sanatoria edilizia, atteso che tutte le opere abusive de quibus integrano abusi maggiori insistenti su un’area vincolata” (Tar Lazio Roma sez II stralcio 1° febbraio 2024 n. 1995).

Siamo, quindi, nello stesso caso: opera edilizia 'maggiore' in zona vincolata, non rispetta i requisiti di legge, non può beneficiare del silenzio assenso, in quanto "alcun titolo abilitativo tacito può formarsi in relazione a fattispecie nelle quali la condonabilità è, come nella fattispecie, ex lege preclusa in nuce a cagione della tipologia dell’abuso e del carattere vincolato dell’area sulla quale insistono".


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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