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Zonazione sismica: in Piemonte si cambia! Recap sul funzionamento della classificazione sismica

La revisione delle procedure, necessaria per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, entrerà in vigore solo tra 6 mesi. Torino da zona 4 a zona 3

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In Piemonte cambia la zonazione sismica: lo prevede D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 “OPCM 3519/2006. Presa d’atto ed approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte” di aggiornamento della classificazione sismica regionale pubblicato sul bollettino regionale del 23 gennaio 2020.

Torino passa da zona 4 a zona 3, Cuneo è zona 3s: allo stato attuale resta tutto come prima, tra 6 mesi invece verrà attivata la revisione delle procedure, necessaria per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

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Classificazione sismica in Piemonte:
cosa cambia con l'ultimo aggiornamento

Classificazione sismica: come funziona? Pillole

La classificazione sismica del territorio spetta alle Regioni, sulla base dei criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche stabiliti dallo Stato (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 2006).

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519 (scaricabile in allegato), ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06)

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag)
1 ag >0.25
2 0.15
3 0.05
4 ag ≤ 0.05

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.

Per il dettaglio e significato delle zonazioni di ciascuna Regione, quindi, si rimanda alle disposizioni normative regionali.

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.

Le NTC 2008 (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), poi, modificarono il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona – e quindi territorio comunale – precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.

Le novità apportate dalla revisione delle NTC (2018)

Venendo al presente: la revisione più recente delle NTC, arrivata col decreto del MIT del 17 gennaio 2018, ha abbandonato in via definitiva la metodologia delle tensioni ammissibili: dal 22 marzo 2018, quindi, non è più applicabile tale metodologia, nemmeno per le ex-zone 4, a favore del metodo semiprobabilistico degli Stati limite, con eliminazione anche dei riferimenti alle zone sismiche.

In definitiva, con le nuove NTC la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell'azione sismica progettuale, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problemi tecnico-amministrativi collegati alla pericolosità sismica.

Prendendo spunto dalla speciale pagina dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), l'allegato A del decreto 14/02/2018 prevede che l'azione sismica di riferimento per la progettazione (paragrafo 3.2.3) venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica proposti in questo sito al termine del Progetto S1.

Queste stime di pericolosità sismica sono state successivamente elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per ottenere i parametri che determinano la forma dello spettro di risposta elastica; tali parametri sono proposti nell'allegato A del Decreto Ministeriale.

 

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