VMC e nuovo decreto CAM. Le novità
Il 4 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto 23 giugno 2022, conosciuto ai più come “Decreto CAM”. In questo articolo ci si sofferma solo sul punto 2.4.5 “Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria” per fornire qualche indicazione operativa sul dimensionamento degli impianti di ventilazione in diversi tipi di edifici.
Nuovi CAM: il criterio 2.4.5 punto per punto
Il decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” è suddiviso in più sezioni.
Il decreto sui nuovi CAM per l'edilizia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. All'interno dell'articolo è possibile scaricare il documento.
La seconda si intitola “Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi”. Al criterio 2.4 si trovano le “Specifiche tecniche progettuali per gli edifici” ed il 2.4.5 è dedicato alla “aerazione, ventilazione e qualità dell’aria”.
L’incipit declina un approccio al tema della ventilazione degli ambienti completamente diverso rispetto a quello del vecchio decreto che definiva “necessario garantire l’aerazione naturale diretta in tutti i locali abitabili tramite superfici apribili in relazione alla superficie calpestabile con strategie allocativa e dimensionali finalizzate a garantire una buona qualità dell’aria interna”.
Si legge infatti: “Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti è necessario garantire l’adeguata qualità dell’aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti.”
Si ritiene che questa nuova impostazione sia appropriata per vari motivi. Innanzitutto, l’aerazione non è in grado di assicurare una buona IAQ (Indoor Air Quality) in tutte le condizioni climatiche ed in tutti i contesti ambientali esterni.
IAQ
IAQ è l’acronimo inglese di Indoor Air Quality, e cioè la qualità dell’aria in ambienti chiusi, un concetto che da molti anni è stato introdotto per valutare la salubrità degli ambienti interni ed il benessere degli occupanti, che sta diventando sempre più importante nella gestione del rischio ambientale.
Pensiamo, tra i tanti esempi che si potrebbero citare, ad una giornata invernale fredda e piovosa e ad un’aula con i serramenti solo su una parete esterna: come sarebbe possibile aerare se la pioggia battesse proprio in quella direzione e, spinta dal vento, entrasse all’interno?
In secondo luogo, una aerazione prolungata (come si è svolta in moltissime aule scolastiche durante l’emergenza pandemica degli scorsi due anni) genera un grande discomfort unitamente ad un non sostenibile impiego di energia per “tentare” di mantenere la temperatura interna al livello di progetto (ad esempio 20 °C).
L’impiego di impianti di ventilazione meccanica dimensionati secondo la regola dell’arte permette di ricambiare l’aria in maniera “controllata”, di recuperare una certa percentuale di calore dell’aria esausta per cederlo a quella in ingresso e di filtrare l’aria esterna (cosa non di secondaria importanza soprattutto in certi contesti urbani molto trafficati ed inquinati): tutto ciò mantenendo i serramenti chiusi durante le ore di lezione e impedendo che i rumori esterni possano disturbare l’apprendimento.
Occorre precisare che la presenza di un impianto meccanico non impedisce di aprire manualmente i serramenti nel caso in cui fosse necessario.
Il criterio prosegue poi distinguendo il calcolo delle portate d’aria di rinnovo da assicurare tramite l’impianto a seconda del titolo edilizio da conseguire; ci sono modalità diverse per:
- nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello.
Si legge
In merito a questi contenuti bisogna ricordare prima di tutto che in Italia al momento è ancora vigente la versione del 1995 della UNI 10339 che riporta una tabella con i valori delle portate d’aria da assicurare ai vari ambienti residenziali e terziari.
Anche l’allegato europeo della UNI EN 16798-1 del 2019 (e l’allegato nazionale che dovrebbe essere di prossima pubblicazione) riporta tabelle con i valori di progetto. Per questo motivo il Decreto CAM li cita entrambi e, molto chiaramente, lascia la libertà di scelta della normativa a cui riferirsi.
Il testo del requisito procede poi citando i casi di “impossibilità tecnica” così come segue: “Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate previste dalla UNI 10339 o la Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III, oltre al rispetto dei requisiti di benessere termico previsti al criterio “2.4.6-Benessere termico” e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione”.
Per avere una idea del tipo di calcolo che si deve compiere secondo quanto riportato sopra, sono stati presi ad esempio un’aula scolastica media inferiore, un ufficio singolo ed un ufficio open space. I risultati sono riassunti nelle Tabelle 1, 2 e 3.
Si ricorda che la UNI 10339 assegna portate di rinnovo dell’aria solamente per le persone presenti negli ambienti, mentre la UNI EN 16798-1 assegna portate sia per le persone che per la superficie del locale considerato.
Si consideri ora un ufficio singolo. Nella tabella che segue sono riportati i risultati dei calcoli.
L’ultimo esempio di calcolo riguarda un ufficio open space.
Il criterio prosegue poi specificando che: “L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualità dell’aria interna è evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’allegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» , dettagliando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, le cui risultanze devono essere riportate nella relazione CAM di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM.”
Ed infine: “Le strategie di ventilazione adottate dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l’ingresso dall’esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda nei mesi invernali ed estivi. Al fine del contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione, gli impianti di ventilazione meccanica prevedono anche il recupero di calore, ovvero un sistema integrato per il recupero dell’energia contenuta nell’aria estratta per trasferirla all’aria immessa (pre-trattamento per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria, già filtrata, da immettere negli ambienti).”
L'articolo continua con l'analisi dell'impossibilità tecnica e della limitazione di dispersione termica rumore e consumo di energia
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