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Vizi dell'opera in condominio: quando c'è responsabilità solidale per direttore dei lavori e appaltatore

Cassazione: se il danno subito dal condominio rientra nell’ambito dell’articolo 1669 del Codice civile (rovina e difetti di beni immobili) ed è conseguenza di concorrenti inadempimenti di appaltatore e direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, anche qualora le loro condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti

In materia di direzione dei lavori e quindi per tutti i professionisti tecnici che si occupano di dirigere i lavori privati, è di estremo interesse la recente ordinanza n.22575/2022 del 19 luglio della Corte di Cassazione Civile, inerente tra l'altro - l'operato di un architetto direttore dei lavori per la manutenzione straordinaria dello stabile.

 

Vizi dell'opera in condominio: quando c'è responsabilità solidale per direttore dei lavori e appaltatore

Vizi dell'opera in condominio: il caso

Sia l'architetto che l'appaltatore (titolare della ditta che aveva eseguito i lavori) chiamati in giudizio si costituivano, il primo chiedendo che, in caso di accertamento dei vizi lamentati dall'attore e in considerazione dell'addebitabilità degli stessi all'appaltatore, questo fosse condannato a indennizzarlo della eventuale condanna.

 

Il Tribunale competente accoglieva la domanda del Condominio e, accertato l'inadempimento del convenuto all'incarico professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno , parzialmente accogliendo la domanda di regresso dell'architetto e condannando l'appaltatore a tenerlo indenne nella misura del 70%.

La Corte d'Appello confermava il tutto e si arrivava in Cassazione per il reclamo di entrambi: per l'appaltatore la distribuzione delle 'colpe' non era giusta, per l'architetto la responsabilità era totalmente del titolare della ditta edile. Come vedremo, nessuno dei due verrà 'premiato' in terzo grado.

 

Il vincolo di solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori

La Corte suprema conferma tutte le decisioni pregresse, cassando quindi i ricorsi dei due 'protagonisti', partendo dall'esaminare il terzo motivo di ricorso, che nega la sussistenza del vincolo di solidarietà tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e l'inapplicabilità dell'art. 2055 c.c., negazione della solidarietà che è sottesa anche al secondo, al primo e al quarto motivo.

Il ricorrente in tal modo non considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori - come nel caso in esame - "entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale "fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c." (Cass. 18289/2020), "a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità", essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, "entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato" (Cass. 8016/2012); infatti le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori - "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati" (Cass. 4900/1993).

 

La mancata sorveglianza dei lavori: basta una singola visita per contestare l'esecuzione dell'opera

Un'altra parte interessante della pronuncia è quella che si occupa di analizzare la questione della mancata sorveglianza dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice da parte del direttore dei lavori/architetto.

Nello sviluppo del motivo - osservano gli ermellini - si lamenta che la Corte d'appello abbia "del tutto ignorato" dati di fatto che confuterebbero l'assunto della mancata vigilanza sui lavori da parte dell'architetto, dati di fatto di cui non si ravvisa il carattere della decisività alla luce dell'accertamento di fatto posto in essere dal giudice d'appello, secondo cui, "indipendentemente dalla frequenza in cantiere di Rossi, quello che è certo è che non risulta alcun intervento da parte sua volto alla contestazione delle modalità esecutive dell'opera anche per la parte non rispondente a progetto".

Nella parte finale del motivo, infine, si contesta che il ricorrente, pur non avendo alcuna responsabilità per i vizi lamentati o comunque una responsabilità pari solo al 30%, sia stato condannato al risarcimento integrale in favore del Condominio, così non considerando la solidarietà della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori.

Per la Cassazione, invece, il dato della scarsa presenza del direttore dei lavori nel cantiere non incide, in quanto indipendentemente dalla frequenza dei controlli, il direttore dei lavori avrebbe potuto contestare le modalità esecutive dell’opera rispetto al progetto anche con un’unica visita all’interno dell’edificio.

In definitiva: la esponsabilità è da condividere, così come il risarcimento da corrispondere al condominio danneggiato, nelle misure fissate dalla Corte d'appello e prima ancora dal Tribunale ordinario.


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