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Vizi dell'opera: appaltatore responsabile anche per carenze non segnalate

Cassazione: l'appaltatore, anche se si attiene ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori

L'appaltatore, in caso di vizi dell'opera, è responsabile non solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le indicazioni per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo, ma anche se non segnala carenze o errori in merito a un progetto predisposto dal committente al quale egli si attiene in maniera rigida e fedele, secondo le indicazioni ricevute.

Il principio è contenuto nella sentenza 25629/2017 della Corte di Cassazione, che peraltro richiama una sua precedente pronuncia (22036/2014), nella quale si è precisato che "l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi".

Per questo motivo, gli ermellini sottolineano che “l'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell'amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione".

Nel caso di specie, ci si riferisce a un appalto pubblico di lavori vari di pavimentazione e arredo di una piazza comunale, che veniva risolto dal comune per inadempimenti e ritardi vari dell’appaltatore, quali: mancata produzione del programma dei lavori e la mancata prova dell'effettivo ordine dei materiali; la tardiva ed inesatta esecuzione della sospensione dei lavori disposta dalla direzione dei lavori per risolvere il problema dell'accordo sul prezzo del marmo, per il quale era stata erroneamente indicata nell'elenco prezzi l'unità di misura in decimetri cubi invece che in metri lineari; l'inesatto adempimento circa il completamento della pavimentazione; l'esecuzione della pavimentazione da parte di altra impresa, in violazione del capitolato speciale; l'esecuzione soltanto del 30 per cento del totale dei lavori a pochi giorni dalla scadenza del termine di completamento delle opere.

Per la ricorrente, la Corte di appello, “in corretta applicazione dell'art. 340 della L.1865 n. 2248, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di rescissione contrattuale avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti lo stesso, a prescindere da quelli adottati dalla P.A. a giustificazione, valutando l'incidenza delle contestazioni mosse dall'impresa circa l'inadempimento altrui e circa il fatto che l'equilibrio contrattuale fosse pregiudicato da comportamenti, omissioni, circostanze non addebitabili all’impresa", circostanze suscettibili di giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori e consistite, secondo parte ricorrente, nell'assenza di indagini geognostiche ed errori progettuali, nella mancanza nel progetto esecutivo di misure o riferimento a picchetti e capisaldi, nella contemporanea effettuazione di lavori di posa in opera di condotte ed allacciamenti elettrici, di telefonia e di acquedotto da parte delle aziende fornitrici dei relativi servizi, nonché nella sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza, nell’imposizione dell'approvvigionamento dei mattoni prodotti da una determinata fornace, nell'incidenza della variante esecutiva dell'ottobre 1998 e della controversia insorta tra le parti circa le quantità di lastre di marmo necessarie al compimento dei lavori.

Per la Cassazione, come già approfondito sopra, l'appaltatore avrebbe dovuto segnalare carenze ed errori e, per questo motivo, è responsabile dei vizi dell'opera.