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Vita utile degli impianti incide sul riconoscimento degli incentivi del GSE, ecco perchè

L'efficienza energetica è un tema attuale nel contesto di sostenibilità, dove gli interventi premiati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) devono garantire risparmi energetici misurabili e duraturi. Con la recente sentenza del TAR Lazio n. 2156/2025 viene messo in luce l'importanza della corretta definizione della vita tecnica degli impianti, evidenziando una controversia sulla durata della vita tecnica di una pompa di calore geotermica destinata a un impianto di teleriscaldamento.

Efficienza energetica: l'importanza della vita utile degli impianti

L’efficienza energetica ad oggi è un tema molto sentito e con i meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) vengono premiati gli interventi capaci di garantire risparmi oggettivamente misurabili o comunque quantizzabili, nonché duraturi nel tempo.

A questo punto diventa quindi importante valutare correttamente la durata temporale dell’efficienza energetica definita tecnicamente vita utile, in quanto incide:

  • direttamente sulla quantità di energia risparmiata che viene riconosciuta;
  • sull’entità del beneficio economico spettante al soggetto proponente.

   

Ma in particolare cos’è la vita utile?

Si definisce vita utile di un impianto: il numero di anni durante i quali l’intervento realizzato è ritenuto in grado di funzionare correttamente (mediante la prevista manutenzione) e di garantire benefici misurabili in termini di risparmio energetico.

Pertanto, una vita utile più lunga comporta un periodo maggiore di riconoscimento del risparmio e, di conseguenza, un beneficio economico più elevato per il contribuente.

Una delle norme che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica con il meccanismo dei certificati bianchi (ossia con quegli strumenti di incentivazione che attestano il risparmio energetico ottenuto attraverso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica) è il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012, dove all’art. 1 “Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs.79/99, dell’articolo 16, comma 4, del d.lgs. 164/00 e degli articoli 29 e 30 del d.lgs. 28/11. Tra l’altro, il presente decreto:

  • determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in modo coerente agli obiettivi nazionali di efficienza energetica e complementare all’insieme degli altri strumenti di sostegno dell’efficienza energetica;
  • definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi;
  • dispone il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione;
  • approva le nuove schede tecniche, predisposte dall’ENEA;
  • stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
  • individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati bianchi;
  • introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.”

La determinazione della vita utile è fondamentale per garantire interventi sostenibili a lungo termine, prevenendo oneri economici e favorendo l'adozione di tecnologie più efficienti. L'efficienza energetica è una priorità per la transizione verso un futuro sostenibile e la vita tecnica degli impianti rappresenta un indicatore chiave di questa sostenibilità.

Ecco perché adeguarsi alle normative che stabiliscono una durata minima consente di unire rispetto per l'ambiente e sostenibilità economica dei progetti, come evidenziato dalla sentenza del TAR Lazio n. 2156/2025.

 

Vita tecnica degli impianti: disputa legale sul caso della pompa di calore

La disputa, di cui alla sentenza del TAR Lazio n.2156/2025, si basa sulla definizione della vita tecnica dell’intervento.

Tale definizione diventa essenziale per determinare di fatto la durata dell’efficienza energetica e il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa.

La società ricorrente, specializzata nella realizzazione e gestione di progetti di efficienza energetica, aveva proposto un intervento che prevedeva l'installazione di una pompa di calore geotermica nell'ambito di un impianto di teleriscaldamento. L’obiettivo dell’intervento era quello di garantire la produzione di calore per un condominio mediante un sistema efficiente e sostenibile.

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Tuttavia, il GSE aveva rigettato parzialmente la proposta, contestando principalmente la durata dell’impianto, fissata a 20 anni invece dei 15 anni previsti per la categoria CIV-T (settore residenziale).

La problematica riguardava proprio la durata della vita tecnica dell’intervento, cioè il periodo durante il quale l’impianto sarebbe stato in grado di produrre energia in modo efficiente, come stabilito dalle stesse Linee Guida e dalla normativa tecnica di riferimento.

Quando si parla di vita tecnica di un impianto si intendono il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali gli apparecchi o dispositivi installati continuano a funzionare e a produrre effetti misurabili sui consumi energetici. Secondo la tabella 2 delle Linee Guida, allegata al DM 28 dicembre 2012, la categoria CIV-T, che riguarda il settore residenziale, la tipologia di intervento proposta possiede una vita utile di tali impianti di 15 anni.

Tuttavia, la società ricorrente sosteneva che la vita tecnica dovesse essere valutata di 20 anni per la natura industriale dell’impianto, composto da una pompa di calore di grandi dimensioni e alimentato da un cogeneratore. L’argomentazione si basava sulle caratteristiche superiori del sistema, che non potevano essere assimilate a quelle di impianti di dimensioni più contenute utilizzati nel settore residenziale.

Tuttavia il GSE ha dal canto suo ribadito il concetto che la vita tecnica di 20 anni proposta non fosse conforme alle disposizioni del DM 28 dicembre 2012. Infatti, la norma stabilisce che la durata degli impianti residenziali debba essere limitata a 15 anni, salvo motivazioni adeguate che giustifichino un’estensione. Nonostante le prove fornite dal costruttore, che attestavano una durata di vita tecnica maggiore, il GSE ha considerato la proposta come non conforme ai criteri stabiliti dal decreto.

Il Tribunale analizzando il caso, ha accolto la posizione del GSE, affermando che esso “ha correttamente motivato il provvedimento di accoglimento parziale in punto di non conformità della vita tecnica e della categoria di intervento indicate rispetto a quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 28 dicembre 2018, secondo cui la vita tecnica dell’intervento doveva essere posta pari a 15 anni, come previsto per la categoria CIV-T”.

Quindi il TAR ha valutato la non conformità dell’intervento alla normativa vigente, sottolineando come la distinzione tra impianti industriali e residenziali sia fondamentale affinché venga valutata correttamente la vita tecnica. Quindi la proposta della società è stata dunque inquadrata correttamente nella categoria CIV-T, che prevede una vita utile di 15 anni.

Inoltre il principio della vita utile dell’impianto diventa fondamentale per due aspetti ossia:

  • la funzionalità dell’impianto stesso;
  • l’efficienza economica e ambientale.

Considerando la durata di 15 anni si garantisce che gli interventi siano anche sostenibili nel lungo termine oltre che funzionali, evitando sovraccarichi economici e promuove al tempo stesso l’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti. Infatti l’efficienza energetica (oltre la mera funzionalità) è l’elemento cardine per un futuro più sostenibile e la vita tecnica dell’impianto è uno degli indicatori chiave di tale sostenibilità.

In conclusione la sentenza del TAR Lazio conferma la necessità di rispettare le norme relative alla vita tecnica degli impianti, evidenziando che la durata di 15 anni, per gli impianti di teleriscaldamento di natura residenziale, è un parametro difficilmente estendibile o bypassabile per il riconoscimento degli incentivi e dei benefici fiscali.

LA SENTENZA TAR Lazio n. 2156/2025 É SCARICABILE IN ALLEGATO.

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