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Via libera dal Consiglio dei Ministri al Testo Unico sulle Rinnovabili

Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2024 rappresenta un significativo passo avanti verso la semplificazione e l'uniformità delle normative riguardanti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Italia. Il decreto stabilisce anche un quadro sanzionatorio per violazioni relative alle autorizzazioni edilizie, con pene variabili che possono arrivare fino a 150.000 euro.

Nuove normative per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Italia

Finalmente il Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2024 ha approvato il decreto legislativo con i regimi amministrativi per l’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che entrerà in vigore con la pubblicazione in GU entro fine dicembre 2024.

Lo scopo del Testo Unico sulle Rinnovabili è quello di unificare in un solo testo normativo tutte le disposizioni relative all’utilizzo delle energie rinnovabili, superando la frammentazione legislativa attuale e apportando sia una semplificazione amministrativa e sia una razionalizzazione e armonizzazione delle procedure autorizzative. L’obiettivo quindi sarà di “liberare” il potenziale delle fonti energetiche sostenibili in Italia.

I tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti, che presentano delle variazioni nella nuova versione del decreto, saranno:

  • attività libera, che non prevede alcuna autorizzazione o comunicazione;
  • procedura abilitativa semplificata (PAS), dove il proponente deve dichiarare di poter disporre effettivamente delle superfici per l’installazione dell’impianto e dimostrare che quest’ultimo debba essere conforme agli strumenti urbanistici localmente adottati;
  • autorizzazione unica, che avrà una validità di 4 anni con possibilità di proroga, in tal caso il Testo Unico FER chiarisce che per impianti sotto i 300 MW la richiesta va presentata alla Regione competente mentre qualora si superi questa soglia si farà riferimento al Ministero dell’Ambiente.

Il testo approvato introduce le zone di accelerazione, una novità rispetto alla versione iniziale, ossia aree destinate “a livello interno come idonee allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia rinnovabile” e sistemi di accumulo energetico, che saranno individuate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 21 maggio 2025. Successivamente, sulla base della mappatura effettuata dal GSE, le regioni predisporranno quindi un piano per l’individuazione delle zone di accelerazione entro il 21 febbraio 2026, che comprenderà prioritariamente:

  • superfici artificiali ed edificate;
  • infrastrutture di trasporto e aree limitrofe;
  • parcheggi;
  • aziende agricole;
  • siti di smaltimento dei rifiuti;
  • siti e aree industriali attrezzate;
  • miniere;
  • corpi idrici interni artificiali, laghi e bacini artificiali;
  • siti di trattamento delle acque reflue urbane;
  • terreni degradati non idonei per attività agricole.

Tali aree beneficeranno di procedure di semplificazione avanzata e i piani dovranno essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 

Novità sanzionatorie in materia di autorizzazioni edilizie

Il decreto prevede l’introduzione di una serie di sanzioni a seconda di vari casi, ossia:

  • la costruzione e l'utilizzo di opere e impianti senza l'autorizzazione di cui all'art. 9 saranno sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 150.000 euro, che andrebbe a colpire i soggetti responsabili:
  1. il proprietario dell'impianto;
  2. l'esecutore dei lavori;
  3. il direttore dei lavori.
  • gli interventi senza procedura abilitativa semplificata (art. 8) saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria tra 500 e 30.000 euro;
  • la violazione delle prescrizioni autorizzative con la mancata conformità alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o negli atti connessi è punita con una sanzione pari a un terzo delle sanzioni previste nei punti precedenti e comunque non inferiore a 300 euro.

Restano, ovviamente, valide le ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti, incluse quelle del DPR 380/2001 in materia edilizia, nonché le sanzioni applicabili da regioni, province autonome e enti locali per violazioni urbanistiche o edilizie.

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