Ambiente | Sostenibilità | Cambiamenti climatici | Biodiversità
Data Pubblicazione:

Via libera alla legge sul ripristino della natura: quale nuovo orizzonte per l'ambiente e la resilienza climatica europea

ULTIMO AGGIORNAMENTO
Ambiente: in vigore da agosto 2024 la Legge europea sul Ripristino della Natura
Un importante passo verso una gestione responsabile e sostenibile del patrimonio naturale europeo. Il documento in lingua italiana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è disponibile alla consultazione.
>>> Scopri gli obiettivi dal nuovo Regolamento UE

 

Legge sul ripristino della natura: un nuovo orizzonte per l'UE


In un contesto globale sempre più attento alle questioni ambientali, il Parlamento Europeo ha compiuto un passo significativo verso il ripristino degli ecosistemi degradati, adottando la prima legge dell'UE dedicata a questa urgente necessità, chiamata "legge sul ripristino della natura".

Questa normativa rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso dell'Unione Europea verso una maggiore sostenibilità ambientale, stabilendo obiettivi ambiziosi ma necessari per il recupero della biodiversità e la salute dei nostri ecosistemi, ma anche a parere di chi scrivere un'enunciazione di principi e regole che a volte debordano da una conoscenza tecnica di alcuni aspetti sostanziali, soprattutto in termini di resilienza dei territori e di ingegneria idraulica e ambientale.

Ripristinare la natura diventa un obbligo per ogni paese

Gli Stati membri sono ora chiamati a un impegno concreto: entro il 2030, dovranno essere ripristinati almeno il 30% degli habitat in cattive condizioni, una quota che salirà al 60% entro il 2040 e raggiungerà il 90% entro il 2050.

È un obiettivo che mira a invertire la tendenza preoccupante che vede oltre l'80% degli habitat europei in cattivo stato.

La legge, approvata con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni, si pone come un pilastro per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità, contribuendo al contempo a migliorare la sicurezza alimentare.

Si tratta di una risposta legislativa che integra la protezione ambientale con la necessità di garantire una produzione alimentare adeguata e sostenibile, offrendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per adattarsi alle diverse realtà territoriali e alle circostanze eccezionali, senza compromettere gli obiettivi a lungo termine.

La nuova legge si concentra anche sugli ecosistemi agricoli, richiedendo agli Stati di adottare misure per migliorare la biodiversità attraverso indicatori specifici, come l'indice delle farfalle comuni e la percentuale di superficie agricola con elevata diversità (ma su questo punto ci sono forti contestazioni degli agricoltori).

Un'attenzione particolare è rivolta alle torbiere, considerate soluzioni economicamente vantaggiose per la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore agricolo.

Al di là degli ecosistemi agricoli, la normativa prevede azioni per la tendenza positiva degli ecosistemi forestali, la piantagione di tre miliardi di nuovi alberi e il ripristino di 25.000 km di fiumi a scorrimento libero.

Si mira, inoltre, a preservare la superficie degli spazi verdi urbani e la copertura arborea nelle città, sottolineando l'importanza della natura non solo per l'ambiente ma anche per la qualità della vita dei cittadini europei.

La dichiarazione del relatore César Luena, dopo la votazione, riassume l'importanza di questa legge: un passo avanti significativo per l'Europa nel passaggio dalla mera conservazione alla rigenerazione attiva della natura. Un'azione che, oltre a rispondere agli impegni internazionali, si allinea alle aspettative dei cittadini europei per un futuro più verde e sostenibile.

Con l'approvazione finale del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, la legge entrerà in vigore, segnando l'inizio di una nuova era per il ripristino della natura in Europa. Un impegno che, oltre a preservare la biodiversità, promette di portare notevoli benefici economici, traducendo ogni euro investito in almeno 8 euro di benefici. In questo contesto, la nuova legge sul ripristino della natura si pone come un faro di speranza e azione per un'Europa più verde, resiliente e sostenibile.

 

La legge sul ripristino della natura in pillole

La nuova legge sull'ambiente dell'Unione Europea introduce normative finalizzate per il ripristino degli ecosistemi, rappresentando un pilastro fondamentale per la tutela della biodiversità e la resilienza ambientale.

Di seguito, una presentazione degli articoli, che sono poi riportati in allegato a questo testo nella versione originale.

Articolo 1: Obiettivo e Necessità

L'articolo 1 stabilisce l'obbligatorietà, a livello dell'Unione Europea, di normative specifiche per il ripristino degli ecosistemi. Questo impegno non solo mira al recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza ma contribuisce anche agli obiettivi più ampi dell'UE relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. La normativa riconosce il ripristino degli ecosistemi come un elemento cruciale per il benessere ambientale complessivo del territorio dell'Unione.

Articolo 2: Il Green Deal Europeo

Questo articolo collega direttamente la legge ai principi del Green Deal Europeo, evidenziando il suo ruolo all'interno della più ampia tabella di marcia dell'UE per una transizione verso una società equa, prospera, e un'economia sostenibile. La Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, come parte integrante del Green Deal, è menzionata per sottolineare l'importanza del ripristino della natura nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Articolo 3: Impegno Internazionale

L'articolo 3 richiama l'adesione dell'UE e dei suoi Stati membri alla convenzione sulla diversità biologica, sottolineando l'impegno a lungo termine per la valorizzazione, conservazione, e il ripristino saggio della biodiversità.

Questo articolo enfatizza la responsabilità collettiva nell'assicurare che la biodiversità sia preservata per le generazioni future, in linea con gli obiettivi strategici globali.

Articolo 4: Quadro Globale sulla Biodiversità

Questo articolo descrive l'orientamento dell'UE rispetto ai più recenti obiettivi globali in materia di biodiversità, delineando specifici target operativi da raggiungere entro il 2030.

In particolare, si enfatizza la necessità di una pianificazione territoriale partecipativa e inclusiva, il ripristino degli ecosistemi degradati, e l'importanza delle soluzioni basate sulla natura per migliorare il benessere umano e la resilienza degli ecosistemi.

Articolo 5: Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

L'articolo 5 riconosce l'importanza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, in particolare quelli che riguardano la conservazione e il ripristino sostenibile degli ecosistemi.

L'articolo sottolinea l'impegno dell'UE nel garantire che le sue politiche e azioni contribuiscano in modo significativo al raggiungimento di questi obiettivi globali, con un focus particolare sugli ecosistemi di acqua dolce, terrestri, foreste, zone umide, montagne, e zone aride.

La legislazione europea prosegue nel delineare un percorso ambizioso per il ripristino e la conservazione degli ecosistemi, ponendo le basi per un impegno decennale verso la rigenerazione ambientale e la biodiversità.

Articolo 6: Decennio ONU per il Ripristino degli Ecosistemi

Riconosce il periodo 2021-2030 come il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino degli Ecosistemi, sottolineando l'impegno globale per invertire il degrado degli ecosistemi.

Questo articolo evidenzia la volontà dell'UE di contribuire attivamente a questi sforzi globali, promuovendo la sensibilizzazione e l'azione per il ripristino della natura.

Articolo 7: Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030

Stabilisce l'obiettivo di riportare la biodiversità europea su un percorso di ripresa entro il 2030, attraverso un piano di ripristino della natura che prevede obiettivi giuridicamente vincolanti.

Questo impegno è diretto verso gli ecosistemi che offrono il maggiore potenziale di cattura del carbonio e di riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali.

Articolo 8: Legislativa Proposta per il Ripristino della Natura

Accoglie con favore l'impegno del Parlamento Europeo a sviluppare una proposta legislativa che includa obiettivi vincolanti per il ripristino specifico di ecosistemi, habitat e specie, evidenziando l'importanza di foreste, praterie, zone umide, torbiere, fiumi, zone costiere ed ecosistemi marini.

Articolo 9: Rafforzamento dell'Ambizione sul Ripristino

Riconosce che, per riportare la natura nelle nostre vite, è necessario non solo prevenire ulteriori declini ma anche aumentare l'ambizione in materia di ripristino, come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio.

Questo include la protezione e il ripristino della biodiversità oltre le zone già protette.

Articolo 10: Protezione Giuridica degli Ecosistemi

Impegna l'UE a proteggere giuridicamente almeno il 30% delle superfici terrestri e marine, con un focus particolare sulla protezione rigorosa di foreste primarie e antiche.

Sottolinea che le zone ripristinate che rispettano i criteri di protezione dovrebbero contribuire agli obiettivi dell'UE in materia di zone protette.

Articolo 11: Obiettivi di Conservazione

Stabilisce l'obiettivo di migliorare lo stato di conservazione di almeno il 30% delle specie e degli habitat in condizioni non soddisfacenti, evidenziando la necessità di interventi di mantenimento e ripristino coordinati a livello nazionale o regionale.

Articolo 12: 3‘Stato della Natura nell'UE

Rileva che l'UE non è riuscita a fermare il declino di habitat e specie protetti, identificando le principali minacce come l'intensificazione agricola, l'urbanizzazione, l'inquinamento e le specie invasive.

Articolo 13: Green Deal Europeo e Politica Esterna

Sottolinea l'importanza di utilizzare la politica commerciale dell'UE e i suoi accordi per promuovere la protezione della biodiversità a livello mondiale, enfatizzando il ruolo del Green Deal Europeo nella trasformazione economica dell'Unione.

Articolo 14: Obiettivo G3enerale per il Ripristino

Fissa l'obiettivo di ripristinare gli ecosistemi per supportare la trasformazione sociale ed economica, evidenziando i benefici socioeconomici dei servizi ecosistemici e il rapporto costi-benefici del ripristino.

Articolo 15: Contabilità degli Ecosistemi

Adotta il Sistema di Contabilità Economico-Ambientale degli Ecosistemi delle Nazioni Unite come quadro per organizzare i dati sugli ecosistemi, sottolineando l'importanza di monitorare e valutare l'evoluzione delle risorse naturali in relazione all'attività economica.

Articolo 16: Collegamento tra Biodiversità e Cambiamenti Climatici

Evidenzia l'interconnessione tra la conservazione della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici, riconoscendo il ruolo chiave delle soluzioni basate sulla natura e sottolineando l'importanza del ripristino degli ecosistemi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Articolo 17: Neutralità Climatica e Assorbimenti Naturali

Questo articolo collega direttamente il ripristino degli ecosistemi all'obiettivo dell'UE della neutralità climatica entro il 2050, enfatizzando come gli ecosistemi sani possano contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra e all'aumento degli assorbimenti di carbonio.

Sottolinea l'importanza dell'adattamento basato sugli ecosistemi e delle soluzioni basate sulla natura come mezzi efficaci per migliorare la resilienza climatica.

Articolo 18: Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Evidenzia la nuova strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, promuovendo l'uso di soluzioni basate sulla natura per proteggere e ripristinare ecosistemi cruciali come zone umide, torbiere, ecosistemi costieri e marini.

Riconosce il ruolo degli spazi verdi urbani e della gestione sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli nel mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. 

Articolo 19: Revisione della Politica Climatica dell'UE

Descrive la revisione in corso della politica climatica dell'Unione per allinearsi all'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030. Sottolinea l'importanza di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura e di migliorare il monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra attraverso il ripristino e la protezione dei terreni.

Articolo 20: Resilienza dei Sistemi Alimentari

Affronta la necessità di aumentare la resilienza dei sistemi alimentari, sottolineando come il ripristino degli ecosistemi agricoli possa migliorare la produttività alimentare a lungo termine e agire come una polizza assicurativa per la sostenibilità e la resilienza dei sistemi alimentari dell'Unione.

Articolo 21: Conferenza sul Futuro dell'Europa

Riporta le richieste dei cittadini europei di proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, eliminare l'inquinamento e promuovere la consapevolezza e l'educazione ambientale come risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Articolo 22: Prevenzione di Zoonosi e Pandemie

Collega il ripristino degli ecosistemi agli sforzi di riduzione del rischio di malattie trasmissibili con potenziale zoonotico, sostenendo l'approccio "One Health" che vede la salute umana, animale e dell'ecosistema come interconnesse.

Articolo 23: Strategia dell'UE per il Suolo 2030

Sottolinea l'importanza del  miglioramento della biodiversità del suolo per il raggiungimento della neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030, in linea con gli obiettivi globali contro la desertificazione.

Articolo 24: Direttive UE per la Conservazione

Riconosce le direttive esistenti come fondamentali per la protezione e la conservazione delle specie e degli habitat in Europa, evidenziando il ruolo della rete Natura 2000 nella realizzazione di questi obiettivi.

Articolo 25: Quadro e Orientamenti per il Ripristino

Introduce un quadro e degli orientamenti per il ripristino degli habitat protetti, indicando che le azioni di ripristino basate su questi strumenti non saranno sufficienti a invertire la perdita di biodiversità senza ulteriori obblighi basati su indicatori specifici per ecosistemi più ampi.

Articolo 26: Misure di Ripristino per Habitat e Specie Protetti

Impone agli Stati membri di adottare misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, inclusi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, estendendo gli sforzi di conservazione oltre i siti di Natura 2000.

Articolo 27: Obiettivi delle Direttive UE sulla Conservazione

Questo articolo sottolinea l'intenzione delle direttive UE di conservare o ripristinare gli habitat naturali e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente, notando l'assenza di scadenze specifiche per il raggiungimento di tali obiettivi. Ciò evidenzia la necessità di stabilire termini temporali per accelerare gli sforzi di conservazione.

Articolo 28: Stabilire Scadenze per il Ripristino

Riconosce l'importanza di fissare termini per le misure di ripristino sia all'interno che all'esterno delle aree Natura 2000, con l'obiettivo di migliorare lo stato di conservazione degli habitat in tutta l'UE.

Viene data priorità al ripristino degli habitat non in buono stato, con flessibilità concessa agli Stati membri per iniziative di ripristino basate su condizioni locali specifiche.

Articolo 29: Connettività tra Habitat

Evidenzia la necessità di preservare la connettività tra gli habitat delle specie protette dalle direttive sulla conservazione, sottolineando l'importanza di questa connettività per il benessere delle popolazioni di specie.

Articolo 30: Efficacia delle Misure di Ripristino

Sottolinea la necessità che le misure di ripristino siano adeguatamente progettate per consentire agli habitat di raggiungere un buono stato di conservazione il più rapidamente possibile, con obiettivi chiari e misurabili.

Articolo 31: Ripristino degli Habitat e Gestione della Conservazione

Indica che il ripristino di determinati habitat potrebbe richiedere azioni specifiche, come la rimozione di foreste per reintrodurre pratiche di conservazione.

Ciò riflette il bilanciamento tra il ripristino della natura e la prevenzione della deforestazione, con orientamenti previsti per chiarire l'uso dei terreni in questo contesto.

Articolo 32: Miglioramento dello Stato degli Ecosistemi

Enfatizza l'importanza di assicurare che le misure di ripristino portino a miglioramenti concreti e misurabili nello stato degli ecosistemi, a livello sia locale che dell'Unione.

Articolo 33: Monitoraggio e Valutazione Continui

Sottolinea l'importanza di monitorare e valutare costantemente le aree soggette a misure di ripristino per garantire miglioramenti continui fino al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente.

Articolo 34: Miglioramento degli Habitat delle Specie

Riflette sulla necessità di assicurare che le misure di ripristino migliorino la qualità e la quantità degli habitat delle specie protette, contribuendo al loro stato di conservazione soddisfacente.

Articolo 35: Aumento delle Superfici di Habitat in Buone Condizioni

Mirato a garantire un aumento graduale delle superfici degli habitat in buone condizioni, con l'obiettivo di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente su scala dell'Unione.

Prevede deroghe per habitat comuni e diffusi, purché non compromettano gli obiettivi di conservazione a livello biogeografico.

Articolo 36: Sopravvivenza a Lungo Termine delle Specie

Sottolinea l'importanza di aumentare la qualità e la quantità degli habitat per le specie protette, al fine di garantire la loro sopravvivenza a lungo termine nell'Unione.

Articolo 37: Misura di Ripristino e Mantenimento

Sottolinea l'importanza di misure di ripristino continue e di prevenzione del deterioramento dei tipi di habitat, assicurando che, una volta raggiunto un buono stato, questi non subiscano un deterioramento significativo.

Introduce flessibilità per gli Stati membri nel gestire le circostanze eccezionali, come catastrofi naturali o cambiamenti climatici, che possono influenzare negativamente gli habitat.

Articolo 38: Deroghe per Progetti di Energia Rinnovabile

Stabilisce che gli impianti di energia rinnovabile e la loro infrastruttura siano considerati di interesse pubblico prevalente, semplificando le valutazioni ambientali per tali progetti.

Questo articolo promuove l'equilibrio tra la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 39: Priorità alle Attività di Difesa o Sicurezza

Permette esenzioni per le zone utilizzate per la difesa o la sicurezza nazionale dalle misure di ripristino, pur cercando di mitigare l'impatto ambientale dei progetti militari o di sicurezza.

Articolo 40: Ripristino degli Ecosistemi Marini

Enfatizza la necessità di azioni per il ripristino degli ecosistemi marini degradati e propone un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.

Articolo 41: Specificità dei Tipi di Habitat Marini

Propone di dettagliare ulteriormente i tipi di habitat marini per facilitare misure di ripristino più efficaci, utilizzando classificazioni esistenti come il sistema EUNIS.

Articolo 42: Regolamentazione della Pesca e dell'Acquacoltura

Ricorda l'importanza della politica comune della pesca (PCP) nel regolare le attività di pesca e acquacoltura per proteggere gli habitat marini.

Articolo 43: Coerenza con la Politica Comune della Pesca

Invita gli Stati membri a utilizzare pienamente la PCP per supportare il ripristino e la non deteriorazione degli ecosistemi marini, promuovendo la coerenza tra le politiche di conservazione.

Articolo 44: Cooperazione Internazionale

Sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e nel contesto di convenzioni regionali per la protezione degli ecosistemi marini.

Articolo 45: Ripristino degli Habitat di Specie Marine

Indica la necessità di ripristinare gli habitat di specie marine importanti per l'ecosistema, anche quelle non coperte dalla direttiva 92/43/CEE.

Articolo 46: Zone Protette e Conservazione dei Terreni Privati

Promuove la designazione di zone protette e l'attuazione di misure di conservazione efficaci per sostenere il ripristino e la protezione degli habitat.

Articolo 47: Importanza degli Ecosistemi Urbani

Riconosce il ruolo critico degli ecosistemi urbani nella biodiversità e nei servizi ecosistemici, evidenziando la necessità di aumentare gli spazi verdi urbani.

Articolo 48: Lotta alla Riduzione degli Spazi Verdi Urbani

Sottolinea l'urgenza di arrestare la perdita di spazi verdi urbani, promuovendo il loro ripristino e l'integrazione delle infrastrutture verdi nella progettazione urbana.

Articolo 49: Inquinamento Luminoso

Considera l'impatto dell'inquinamento luminoso sulla biodiversità e la salute umana, suggerendo che gli Stati membri possano adottare misure per ridurlo nei loro piani nazionali di ripristino.

Articolo 50: Ripristino degli Ecosistemi di Acqua Dolce

L'articolo 50 della legislazione europea sul ripristino degli ecosistemi enfatizza l'importanza critica di interventi mirati per il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce, in particolare i fiumi, le loro zone rivierasche e le pianure alluvionali. Questo articolo riconosce che tali ecosistemi hanno subito degradazioni significative e richiedono azioni urgenti per ripristinare la loro funzionalità naturale e biodiversità.

L'obiettivo primario di queste misure di ripristino è di ristabilire la connettività naturale dei fiumi, che è stata compromessa da interventi umani come la costruzione di dighe, sbarramenti e altri tipi di infrastrutture che ostacolano il flusso naturale dell'acqua. Il ripristino della connettività è fondamentale per permettere alle specie acquatiche di muoversi liberamente per il loro ciclo vitale, comprese la riproduzione e la migrazione, e per mantenere i processi ecologici essenziali che sostengono la biodiversità dei fiumi e delle aree umide adiacenti.

Una delle azioni specifiche menzionate nell'articolo è l'eliminazione delle barriere artificiali, con una priorità data alle barriere obsolete che non svolgono più un ruolo funzionale significativo. Questa azione mira a riportare i fiumi a uno stato di scorrimento libero, favorendo così un ambiente più naturale e sano per la fauna e la flora acquatica.
L'importanza di questi sforzi di ripristino è ulteriormente sottolineata dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che si pone l'obiettivo di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, rispetto al loro stato nel 2020. Questo obiettivo dimostra l'impegno dell'UE a invertire le tendenze negative che hanno influenzato gli ecosistemi di acqua dolce e a promuovere la loro resilienza e sostenibilità a lungo termine.
Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce e il miglioramento della connettività dei fiumi non solo beneficeranno la biodiversità acquatica ma avranno anche un impatto positivo sulle comunità umane, migliorando la qualità dell'acqua, riducendo il rischio di inondazioni e aumentando le opportunità di ricreazione e turismo sostenibile. In sintesi, l'articolo 50 riflette un approccio olistico alla gestione e alla conservazione delle risorse idriche nell'UE, riconoscendo l'interdipendenza tra la salute degli ecosistemi di acqua dolce e il benessere generale dell'ambiente e della società.

La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

Articolo 51: Declino degli Impollinatori

Evidenzia il drastico calo degli impollinatori nell'UE, sottolineando il loro ruolo cruciale negli ecosistemi terrestri e nella sicurezza alimentare.

Articolo 52: Iniziativa dell'UE a Favore degli Impollinatori

In risposta alle richieste del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Commissione Europea ha lanciato l'Iniziativa dell'UE a Favore degli Impollinatori nel 2018, mirando a contrastare il declino degli impollinatori, evidenziato da sfide significative, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei pesticidi. La revisione del 2023 rinnova l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a invertire questo declino entro il 2030, stabilendo azioni concrete e meccanismi di monitoraggio.

Articolo 53: Regolamento sull'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari

La proposta di regolamento intende limitare l'uso di pesticidi nelle aree ecologicamente sensibili, in particolare quelle abitate da specie impollinatrici a rischio di estinzione, per contrastare uno dei principali fattori del loro declino.

Articolo 54: Biodiversità negli Ecosistemi Agricoli

Sottolinea la necessità di promuovere la biodiversità negli ecosistemi agricoli attraverso pratiche sostenibili come l'agricoltura estensiva, biologica, e l'agroecologia. Questi sistemi non solo migliorano la resilienza agricola ai cambiamenti climatici ma creano anche nuovi posti di lavoro e migliorano la sicurezza alimentare.

Articolo 55: Misure di Ripristino per la Biodiversità Agricola

Impone l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, utilizzando indicatori specifici per misurare il progresso, come l'indice delle farfalle comuni e gli stock di carbonio organico nei terreni coltivati.

Articolo 56: Obiettivi per il Ripristino dell'Avifauna

Stabilisce obiettivi per il ripristino dell'avifauna in habitat agricoli, indicando la salute complessiva degli ecosistemi agricoli. Gli obiettivi di ripristino dovrebbero essere perseguiti dagli Stati membri attraverso misure di ripristino efficaci, coinvolgendo gli agricoltori e altri stakeholder.

Articolo 57: Elementi Caratteristici del Paesaggio Agricolo

Riconosce il valore degli elementi caratteristici del paesaggio agricolo, quali siepi e terrazzamenti, per la biodiversità, la prevenzione dell'erosione e la filtrazione dell'acqua, promuovendo pratiche agricole che li preservino o li estendano.

Articolo 58: Politica Agricola Comune (PAC) e Biodiversità

Illustra come la PAC supporti la protezione dell'ambiente e la biodiversità, imponendo ai beneficiari di pagamenti di destinare una parte dei terreni a superfici non produttive e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

Articolo 59: Ripristino e Riumidificazione delle Torbiere

L'articolo 59 sottolinea l'importanza del ripristino e della riumidificazione delle torbiere drenate utilizzate in agricoltura, evidenziando i benefici per la biodiversità e la riduzione delle emissioni di gas serra. Questo processo contribuisce sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici che alla diversificazione del paesaggio agricolo.

Gli Stati membri dell'UE sono invitati a implementare un'ampia varietà di misure per il ripristino delle torbiere, che possono includere la conversione in prati permanenti, la riduzione del drenaggio o la completa riumidificazione, con opzioni per un utilizzo produttivo come la paludicoltura.

Per facilitare un approccio flessibile, gli Stati membri possono anche considerare il ripristino di torbiere in aree non agricole, come quelle forestali, qualora ciò sia giustificato. Tuttavia, in situazioni dove la riumidificazione potrebbe avere impatti negativi su infrastrutture o altri interessi pubblici, gli Stati membri possono limitare l'estensione di tale riumidificazione.

Questo articolo promuove quindi l'adozione di pratiche sostenibili per il miglioramento degli ecosistemi torbosi, contribuendo agli obiettivi ambientali e climatici complessivi dell'Unione Europea.

Articolo 60: Benefici del Ripristino delle Torbiere

Estende il ripristino oltre le aree dei tipi di habitat delle zone umide per massimizzare i benefici in termini di biodiversità. Sottolinea l'importanza della paludicoltura come pratica sostenibile che migliora la biodiversità e offre vantaggi economici.

Articolo 61: La Nuova Strategia dell'UE per le Foreste al 2030

La nuova strategia dell'UE per le foreste, delineata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, sottolinea l'urgente necessità di ripristinare la biodiversità forestale nell'Unione Europea.

Con oltre il 43,5% del territorio dell'Unione coperto da foreste e altre superfici boschive, questi ecosistemi ricchi di biodiversità svolgono un ruolo cruciale nella lotta e nell'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre a fornire un'ampia gamma di servizi e benefici ecosistemici essenziali come prodotti legnosi e non legnosi, regolazione del clima, stabilizzazione del suolo, contenimento dell'erosione e depurazione dell'aria e dell'acqua.

La strategia mira a conservare e potenziare queste funzioni vitali attraverso il ripristino della biodiversità forestale.

Articolo 62: Misure di Ripristino per la Biodiversità Forestale

Questo articolo evidenzia la necessità di adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, estendendosi anche alle zone che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE.

L'assenza di un metodo comune per valutare lo stato degli ecosistemi forestali rende necessario stabilire un obbligo generale di migliorare la biodiversità forestale, con il rispetto di tale obbligo misurato attraverso l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale e altri indicatori selezionati, come il legno morto e la diversità delle specie arboree.

Questo approccio mira a fornire una valutazione chiara e misurabile del miglioramento della biodiversità forestale.

Articolo 63: Prevenzione degli Incendi e Ripristino della Biodiversità

L'articolo sottolinea l'importanza di considerare i rischi di incendi boschivi nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di ripristino per rafforzare la biodiversità forestale. Gli Stati membri sono invitati a seguire le migliori pratiche per ridurre tali rischi, come descritto negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione degli incendi boschivi.

Questo approccio basato sulle circostanze locali mira a garantire che le misure di ripristino non solo migliorino la biodiversità ma contribuiscano anche a mitigare i rischi di incendi boschivi.

Articolo 64: Impegno alla Piantagione di Alberi

Questo articolo riguarda l'impegno dell'UE a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030, seguendo i principi ecologici per garantire che la piantagione sia svolta in modo appropriato in termini di selezione delle specie e localizzazione. Un contatore di alberi online supporta il monitoraggio dei progressi, e gli Stati membri sono tenuti a documentare gli alberi piantati.

Questo sforzo è parte della strategia più ampia dell'UE per combattere i cambiamenti climatici e promuovere la biodiversità, fornendo orientamenti chiari sull'imboschimento e il rimboschimento in modo ecologicamente responsabile.

Articolo 65: Sinergia tra Obiettivi di Ripristino

L'articolo enfatizza la necessità di un approccio coordinato e sinergico nell'attuazione degli obiettivi di ripristino per vari ecosistemi, inclusi quelli terrestri e marini, per massimizzare l'efficacia delle misure di ripristino.

Le misure dovrebbero non solo mirare al ripristino della biodiversità ma anche contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla prevenzione delle catastrofi naturali e al controllo del degrado del suolo.

Gli Stati membri sono invitati a elaborare piani nazionali di ripristino basati su evidenze scientifiche, considerando le condizioni locali e promuovendo la partecipazione pubblica al processo.

Articolo (66): Coordinamento con Altre Misure di Conservazione

L'articolo (66) enfatizza l'importanza della coesione e della sinergia tra i piani nazionali di ripristino e una serie di altre misure e iniziative di conservazione già in atto nell'Unione Europea.

Gli Stati membri sono incoraggiati a integrare nei loro piani di ripristino le azioni stabilite per i siti Natura 2000, considerare i quadri di azioni prioritarie ai sensi delle direttive ambientali rilevanti, e allineare le loro strategie con i piani di gestione dei bacini idrografici, le strategie per l'ambiente marino, i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico, le strategie nazionali sulla biodiversità, e le misure per la pesca sostenibile.

Questo approccio mira a massimizzare l'efficacia delle misure di ripristino attraverso un uso più coordinato e strategico delle risorse e degli sforzi di conservazione, garantendo che tutte le azioni siano allineate verso l'obiettivo comune di ripristinare e proteggere la biodiversità nell'UE.

Articolo (67): Allineamento con gli Obiettivi di Energia Rinnovabile

L'articolo (67) sottolinea la necessità di integrare e allineare gli obiettivi di ripristino della natura con quelli relativi alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero considerare come i progetti di energia rinnovabile possano contribuire positivamente agli obiettivi di ripristino della natura.

Questo include l'identificazione di opportunità per utilizzare le iniziative di energia rinnovabile in modo che supportino, piuttosto che compromettere, gli sforzi di conservazione e ripristino.

Tale integrazione richiede una pianificazione attentiva per garantire che lo sviluppo delle energie rinnovabili sia sostenibile e che contribuisca alla conservazione della biodiversità e alla resilienza degli ecosistemi.

Articolo (68): Integrazione di Energia Rinnovabile e Ripristino della Biodiversità

Questo articolo affronta direttamente la sfida di bilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con il ripristino e la conservazione della biodiversità. Gli Stati membri sono invitati a esplorare modi per combinare le iniziative di ripristino della natura con lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, in particolare nelle aree designate come zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

L'obiettivo è di trovare soluzioni che permettano sia la diffusione delle energie rinnovabili che il ripristino degli ecosistemi in modo armonioso e sostenibile. Questo articolo evidenzia l'importanza di una pianificazione e mappatura attenta per identificare le zone più adatte per l'installazione di impianti di energia rinnovabile che minimizzino gli impatti negativi sull'ambiente e, ove possibile, contribuiscano positivamente alla biodiversità e alla conservazione degli ecosistemi.

Articolo (69): Riconoscimento e Integrazione delle Misure di Ripristino Esistenti

L'articolo (69) sottolinea l'importanza di riconoscere, valorizzare e integrare le misure di ripristino già in atto o pianificate negli Stati membri nei nuovi piani nazionali di ripristino. Questo riconoscimento assicura che gli sforzi futuri costruiscano su una base solida di azioni precedenti, evitando la duplicazione degli sforzi e massimizzando l'efficacia complessiva delle iniziative di ripristino.

L'articolo invita gli Stati membri a prendere in considerazione le azioni di ripristino già realizzate, in linea con l'urgenza di agire evidenziata dalla sesta relazione di valutazione dell'IPCC, e a integrarle in modo strategico nei piani futuri. Questo approccio garantisce che gli sforzi di ripristino siano scalabili, adattabili e adeguatamente orientati alle esigenze specifiche degli ecosistemi e delle comunità locali, contribuendo efficacemente alla lotta contro la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici.

Articolo 70: Piani Nazionali di Ripristino e Diversità Regionale

Sottolinea l'importanza di basare i piani nazionali di ripristino e le misure preventive del deterioramento degli habitat sui risultati della ricerca pertinente. Viene riconosciuta l'importanza di considerare le diverse situazioni nelle varie regioni dell'UE, includendo le esigenze sociali, economiche, e culturali, oltre alle caratteristiche regionali e locali.

Questo articolo promuove un approccio personalizzato al ripristino della natura, riconoscendo che le strategie efficaci devono riflettere la diversità delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'UE.

Articolo 71: Regioni Ultraperiferiche dell'UE

Mette in evidenza la necessità di considerare le circostanze uniche delle regioni ultraperiferiche dell'UE, che possiedono un'eccezionale biodiversità ma affrontano sfide specifiche, come la grande distanza e l'insularità.

Incoraggia gli Stati membri a includere misure di ripristino specifiche per queste regioni, su base volontaria, riconoscendo i costi aggiuntivi e le difficoltà logistiche legate alla loro protezione e ripristino.

Articolo 72: Supporto dell'AEA e Valutazione della Commissione

L'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) dovrebbe aiutare gli Stati membri nella preparazione e nel monitoraggio dei piani nazionali di ripristino. La Commissione deve valutare l'adeguatezza di questi piani per assicurare che contribuiscano agli obiettivi complessivi di ripristino dell'UE.

Questo articolo sottolinea l'importanza della collaborazione e del supporto tra gli organismi UE e gli Stati membri, assicurando che gli sforzi di ripristino siano all'altezza degli ambiziosi obiettivi ambientali dell'UE.

Articolo 73: Colmare le Lacune di Conoscenza

Riconosce che le informazioni attuali sullo stato di conservazione di molti habitat e specie sono incomplete o imprecise, e sottolinea la necessità di migliorare il monitoraggio e la raccolta dati.

Incoraggia l'uso di nuove tecnologie e la ricerca finanziata dall'UE per ottenere dati più accurati e tempestivi, essenziali per piani di ripristino efficaci.

Articolo 74: Mappatura e Monitoraggio degli Ambienti Marini

Affronta le sfide specifiche nella valutazione degli habitat marini, consentendo l'uso di informazioni supplementari per valutare lo stato di questi habitat e pianificare il ripristino.

Riconosce la complessità e la difficoltà di monitorare gli ambienti marini, promuovendo flessibilità nell'approccio e l'uso delle migliori conoscenze disponibili.

Articolo 75: Monitoraggio e Trasparenza dei Dati

Impone agli Stati membri di raccogliere, aggiornare e rendere pubblicamente accessibili i dati sui progressi nel ripristino della natura, utilizzando il sistema Reportnet dell'AEA per minimizzare gli oneri amministrativi.

Questa misura enfatizza l'importanza della trasparenza e della responsabilità, assicurando che i progressi possano essere monitorati efficacemente e che le informazioni siano facilmente accessibili a tutte le parti interessate.

Articolo 76: Supporto Tecnico agli Stati Membri

La Commissione si impegna a fornire assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedono, attraverso lo strumento di sostegno tecnico, per facilitare l'elaborazione e l'attuazione dei piani nazionali di ripristino.

Questo supporto è fondamentale per rafforzare le capacità amministrative degli Stati membri, armonizzare i quadri legislativi, e condividere le migliori pratiche, aumentando così le probabilità di successo delle iniziative di ripristino.

Articolo 77: Reporting dei Progressi

Stabilisce che la Commissione debba riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri, basandosi su relazioni intermedie dell'AEA e altre analisi. Questo assicura un monitoraggio continuo degli obiettivi di ripristino dell'UE.

Fornisce una panoramica chiara e aggiornata dell'efficacia delle misure di ripristino, permettendo eventuali aggiustamenti nelle strategie per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 78: Investimenti per il Ripristino

Sottolinea la necessità di investimenti adeguati, sia pubblici che privati, per il ripristino della biodiversità, incoraggiando gli Stati membri a considerare tali spese nei loro bilanci nazionali e a utilizzare i finanziamenti dell'UE disponibili.

Riconosce l'importanza degli investimenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di ripristino, indicando specifiche fonti di finanziamento dell'UE che possono contribuire significativamente a questi sforzi.

Articolo 79: Finanziamento dei Piani Nazionali di Ripristino

Stabilisce che la preparazione dei piani nazionali di ripristino non obbliga gli Stati membri a riprogrammare i finanziamenti esistenti destinati all'agricoltura e alla pesca sotto la Politica Agricola Comune (PAC) o la Politica Comune della Pesca (PCP) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Questo articolo cerca di minimizzare l'impatto finanziario sull'agricoltura e la pesca, settori cruciali per molti Stati membri, assicurando che le risorse esistenti per queste aree non siano deviate automaticamente verso il ripristino della natura.

Articolo 80: Incentivazione dei Finanziamenti Privati

Mette in evidenza l'importanza di mobilizzare finanziamenti privati per sostenere la natura e la biodiversità, ad esempio tramite il programma InvestEU, che promuove investimenti in infrastrutture verdi e blu e in pratiche agricole sostenibili.

Incoraggia un approccio collaborativo tra settore pubblico e privato per finanziare il ripristino della natura, suggerendo che gli investimenti privati possano essere incentivati tramite vari strumenti finanziari e regimi di sovvenzione.

Articolo 81: Relazione e Analisi della Commissione

Prevede che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenti una relazione sull'attuazione del regolamento entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, identificando eventuali carenze e proponendo misure correttive.

Riconosce la necessità di una valutazione continua dell'efficacia del regolamento nel raggiungere i suoi obiettivi, offrendo un meccanismo per aggiustamenti e miglioramenti basati sulle reali esigenze di attuazione.

Articolo 82: Accesso alla Giustizia

Sottolinea il diritto all'accesso alla giustizia per i cittadini in questioni ambientali, conformemente alla convenzione di Aarhus, e il dovere degli Stati membri di assicurare questo diritto.

Rafforza il principio di trasparenza e partecipazione pubblica nelle questioni ambientali, assicurando che i cittadini possano contestare le decisioni che influenzano l'ambiente.

Articolo 83: Coinvolgimento dei Portatori di Interesse

Incoraggia gli Stati membri a promuovere un approccio inclusivo nell'elaborazione e attuazione dei piani nazionali di ripristino, coinvolgendo una vasta gamma di portatori di interesse.

Questo articolo mira a garantire che il processo di ripristino della natura sia trasparente, equo e basato su un ampio dialogo con tutte le parti interessate, dalla società civile al settore privato, migliorando così l'accettazione e l'efficacia delle misure proposte.


Articolo in fase di completamento ...

Allegati

Ambiente

Con questo Topic sono raccolte le news e gli approfondimenti che riguardano l’ambiente e quindi la sua modifica antropica, così come la sua gestione e salvaguardia.

Scopri di più

Biodiversità

Che cosa è la biodiversità di cui tanto si parla, perché è preziosa e va protetta? Ecco una raccolta di news e approfondimenti sul tema.

Scopri di più

Cambiamenti climatici

Con questo topic "Cambiamenti climatici" vogliamo raccogliere gli articoli pubblicati da Ingenio su questo problema ingente e che deve essere ineludibilmente affrontato a livello globale.

Scopri di più

Sostenibilità

Con questo Topic riportiamo quanto pubblichiamo su quello che riguarda il tema della sostenibilità: gli accordi internazionali e nazionali, i protocolli di certificazione energetici ambientali, le news e gli approfondimenti scientifici, i commenti.

Scopri di più

Leggi anche