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Via: il termine di 150 giorni per il provvedimento finale è perentorio

Deve ritenersi illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione preposta ad emettere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sebbene la parte richiedente abbia comunque provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalle legge. Così il Tar Puglia sez. I, Bari, con la sentenza n. 109 del 29/1/2013, ha censurato il comportamento della Provincia di Foggia (in quanto ente competente chiamato ad emettere il provvedimento di Via) ribadendo che la conclusione del procedimento di Via è sottoposta al termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 152/2006. Si tratta di un principio fondamentale non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.

FONTE: ANCE

Deve ritenersi illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione preposta ad emettere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sebbene la parte richiedente abbia comunque provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalle legge.
Così il Tar Puglia sez. I, Bari, con la sentenza n. 109 del 29/1/2013, ha censurato il comportamento della Provincia di Foggia (in quanto ente competente chiamato ad emettere il provvedimento di Via) ribadendo che la conclusione del procedimento di Via è sottoposta al termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 152/2006. Si tratta di un principio fondamentale non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.


In allegato: TAR Puglia Bari Sez. I Sentenza n. 109 del 29 gennaio 2013

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