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Vetrate amovibili e dintorni: tutte le opere assentibili in edilizia libera e senza permesso

Il Decreto Aiuti-Bis ha allungato la lista delle opere assentibili senza permesso di costruire, cioè installabili in regime di edilizia libera ai sensi dell'art.6 del Testo Unico Edilizia, con le ormai famose VePA (vetrate panoramiche amovibili). Vediamo tutti i lavori ad oggi realizzabili senza titolo abilitativo, sia in virtù di quanto disposto dal Testo Unico Edilizia che dal Glossario dell'edilizia libera

Come abbiamo ampiamente approfondito su Ingenio, l'art.33-quater del DL 115/2022 (Aiuti-Bis) ha allungato la lista - già corposa - dell'articolo 6 del Testo Unico Edilizia, riferimento principale dell'edilizia libera (AEL), cioè di quelle opere realizzabili senza necessità di richiedere un titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, ecc).

Vetrate panoramiche amovibili: cosa sappiamo

La nuova lettera b-bis) dell'art.6 comma 1 Testo Unico Edilizia dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio

Tali interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Siamo insomma, tra la veranda e la pergotenda (o giù di lì).

Attività edilizia libera: tutte le opere senza permessi del Testo Unico Edilizia

L'articolo 6 del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004), elenca tutte le opere assentibili in regime di edilizia libera, ovverosia quellgli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti - VEPA;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Rientrano qui dentro le cd. pergotende;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del Testo Unico Edilizia o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Attenzione: l'art.6 del Testo Unico Edilizia chiude con una precisazione importante, cioè che le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire.

E' qui che, quindi, entra (o meglio, entrò) in scena il Glossario dell'Edilizia libera.

Entriamo ancor più nello specifico: il Glossario dell'Edilizia libera

Semplificando, il Glossario (che potete scaricare in allegato) è una sorta di contenitore - NON ESAUSTIVO - delle opere edilizie libere, con categorie di intervento e abilitazioni necessarie per compierle.

In totale, gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi oggi elencati nel Glossario (che comunque può essere aggiornato) sono 58 e si intersecano con quelle che, sopra, abbiamo elencato parlando del Testo Unico Edilizia.

Tra queste, segnaliamo:

  • Manutenzione ordinaria - Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
    delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tra questi: pavimentazione esterna e interna, intonaco esterno e interno, elemento decorativo delle facciate, opere di lattoneria (grondaie, tubi, pluviali), serramenti interni ed esterni, inferriate e altri sistemi anti-intrusione, scale retrattili di arredo, parapetto, ringhiera, controsoffitto non strutturale e strutturale, impianti elettrici, impianti di illuminazione esterni;
  • Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW - Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • Eliminazione delle barriere architettoniche - Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Tra questi: ascensori, montacarichi, dispositivi sensoriali, rampe;
  • Pavimentazione di aree pertinenziali - Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati. Tra questi: pavimentazione esterna (guaine e sottofondi), intercapedine, locale tombato, vasca raccolta acque;
  • Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
  • Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza. Tra queste:
    • opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate;
    • Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
    • Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
    • Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
    • Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
    • Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo.
  • Manufatti leggeri in strutture ricettive - Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • Opere contingenti temporanee: per queste l'installazione è possibile previa Comunicazione Avvio Lavori (CILA), mentre per gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione non è necessaria la Comunicazione. Tra questi: gazebo, stand fieristico, Servizi igienici mobili, Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili.

Questa è una buona mappa, poi ogni Regione, come abbiamo visto sopra, può eventualmente prevedere altri specifici interventi - ma sempre rispettando le regole del Testo Unico Edilizia - assentibili liberamente.

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