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Verso un Catasto dei terreni digitalizzato

L’articolo 5 della legge 111/2023 (Riforma Fiscale) non individua le modalità con le quali si dovrà procedere alla “digitalizzazione” del Catasto, limitandosi a prevedere l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

La L. 111/2023, con cui il Legislatore ha individuato i criteri e i principi generali della Riforma fiscale, si occupa all’articolo 5, comma 1, lettera b), anche dei redditi fondiari, individuando 4 linee guida su cui intervenire.

 

 

Il riordino del sistema catastale attrarverso la digitalizzazione

Una prima linea, e forse la più importante, è quella che si pone l’obiettivo di introdurre, per le attività agricole ex se (e quindi quelle ricomprese nell’articolo 2135, comma 1, cod. civ.), nuove classi e qualità di coltura, con il fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione:

  • riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e;
  • individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

Altro obiettivo della L. 111/2023, è quello di rendere il sistema di aggiornamento catastale allineato con i tempi e, quindi, automatizzarlo attraverso un processo di digitalizzazione.

Come noto, l’articolo 28, Tuir, stabilisce che le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione nel caso in cui se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni 10 anni.

Il successivo articolo 29, Tuir, individua quali sono le motivazioni che portano a un incremento del reddito dominicale, consistenti nella sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con un’altra di maggiore reddito, nonché quelle che, al contrario, determinano un decremento.

In passato, il Legislatore, a mezzo del D.L. 262/2006, aveva iniziato un processo di “meccanizzazione” dell’aggiornamento catastale prevedendo, con l’articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006 e con decorrenza dall’1.1.2007, che le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, determinano l’esonero dall’adempimento previsto dall’articolo 30, Tuir.

In particolare, è previsto che, la richiesta di contributi agricoli deve contemplare anche gli elementi necessari per poter procedere all’aggiornamento catastale. In tal modo, Agea può procedere alla predisposizione di una proposta di aggiornamento della banca dati.

Entro ogni anno le modifiche sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e il contribuente ha la possibilità di procedere al ricorso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato.

 

La digitalizzazione del Catasto e la Riforma fiscale

L’articolo 5, L. 111/2023, non individua le modalità con le quali si dovrà procedere alla “digitalizzazione” del Catasto, limitandosi a prevedere l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

A prescindere dalla strada che il Legislatore della Riforma deciderà di intraprendere, sicuramente dovrà mettere mano agli articoli 28 e 29, Tuir, che attualmente individuano una procedura alquanto bizantina di aggiornamento delle rendite.

 

La revisione del regime fiscale per i titolari di redditi di pensione

Da ultimo, si segnala come ulteriore obiettivo della Riforma sia quello di procedere alla revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

L’obiettivo che si pone il Legislatore è quello di introdurre un sistema fiscale incentivante per quei soggetti per i quali l’attività agricola potrebbe rappresentare un incremento del proprio reddito senza dover consistere, almeno all’inizio, un elemento cardine della propria redditualità.

A tal fine, il Legislatore dovrebbe consentire, anche a questi soggetti, di poter fruire di quel sistema semplificato/incentivante già esistente per i coltivatori diretti e gli Iap regolarmente iscritti alla previdenza agricola, quale, ad esempio, l’esenzione Imu, in questo modo bypassando l’obbligo di iscrizione.

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