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Verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati: nuove linee guida

Il DPCM 14 febbraio 2022 approva le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, volte a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal Codice Appalti

Con il DPCM del 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile scorso, sono state approvate le linee guida (contenute nell'Allegato 1 al provvedimento) per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.

Verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati: nuove linee guida

Verifica preventiva: finalità

La verifica preventiva dell'interesse archeologico è volta a valutare l'impatto della realizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal Codice Appalti, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.

 

Perimetro applicativo

Si applica a tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico disciplinati dal Codice, compresi i lavori afferenti ai settori speciali di cui all'art. 3, comma 3, lettera hh) del predetto decreto, qualora sulla base delle indagini di cui all'art. 25 comma 1 possa presumersi un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno.

 

Termini

In attuazione dell'art. 25, comma 9, del Codice, il termine per la conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è fissato dal soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in ragione dell'estensione dell'area interessata, nell'ambito dell'accordo con la stazione appaltante di cui al comma 14 del medesimo articolo, con l'osservanza dei seguenti criteri:

  • nel caso di esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche o geochimiche e saggi archeologici: da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità;
  • nel caso di opere o lavori a rete: da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità;
  • nel caso di esecuzione di sondaggi e scavi: da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni nei casi di particolare complessità;
  • nel caso di opere o lavori a rete: da un minimo di sessanta a un massimo di novanta giorni, elevabile a centoventi giorni nei casi di particolare complessità.

I termini di cui al precedente comma decorrono dalla consegna del cantiere alla ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi di archeologia preventiva.

 

La procedura

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi funzionali, i cui esiti integrano la progettazione di fattibilità dell'opera.

Ogni fase funzionale è attivata in ragione dell'esito positivo della fase precedente.

Per la sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura.

Il soprintendente avvia quindi i procedimenti per la tutela dei beni rinvenuti ai sensi degli articoli 12 o 13 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 25, commi 6 e 11 del Codice Appalti.

 

Progetti semplificati

Per i progetti di opere puntuali il cui importo dei lavori posti a base d'asta, al netto dell'IVA, sia inferiore a 50.000 euro non è richiesta la redazione della documentazione archeologica di cui all'art. 25, comma 1 del Codice e il soprintendente può prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera.

Se il soprintendente richiede comunque l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 25, comma 8 cit., i termini sono ridotti di un quarto.


IL DPCM 14 FEBBRAIO 2022 E LE LINEE GUIDA ALLEGATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 

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