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Verande in aree vincolate: legittime o abusive?

La realizzazione di verande è un tema complesso in ambito edilizio, con specifiche normative da seguire. Recentemente, la sentenza del Tar del Lazio n. 18287/2024 ha chiarito le condizioni che possono rendere abusiva una veranda, evidenziando la necessità di rispettare le normative edilizie e la responsabilità dei cittadini nell’assicurare la conformità delle costruzioni.

Verande ed edilizia libera

La veranda è una costruzione chiusa, costituita da elementi portanti e vetrate, di solito è costruita su un balcone/terrazza o in un giardino.

Quando si realizza la chiusura di una veranda si può verificare un aumento del volume dell’unità servita e, secondo il DPR 380/2001 testo unico edilizia, quando gli interventi edilizi provocano variazioni volumetriche e architettoniche essi diventano soggetti all’obbligo di permesso di costruire. Inoltre, se le verande sono fisse e permanenti non sono incluse nell’elenco delle opere consentite nell’ambito dell’edilizia libera.

Quest’ultima è riconosciuta e regolamentata dall’art. 6 del DPR 380/2001, aprendo alla possibilità di interventi non soggetti a richiesta di permessi/autorizzazioni o comunicazioni verso le amministrazioni competenti. A tal proposito, se le verande sono poste in opera in modo da esser movibili e smontabili all’eventualità, esse possono essere realizzate, salvo casi particolari, anche senza alcun titolo abilitativo.    

A prevedere questa possibilità è la legge di conversione 221/2022 del D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis), dichiara che le vetrate panoramiche amovibili (VePA) possono essere installate senza richiedere l’autorizzazione al comune. Le strutture VePA sono, infatti, costituite da lastre di vetro autoportanti che coprono la parte anteriore del balcone, dal pavimento fino alla soletta del piano superiore, ma possono essere facilmente rimosse grazie al fatto di essere realizzate a pannelli che scorrono l’uno sull’altro o si richiudono su se stessi per mezzo di guide generalmente in alluminio, quest’ultima fissata senza ancoraggio permanente alla struttura.

In seguito al decreto legge 115/2022, i requisiti affinché si possa costruire una veranda senza permesso sono i seguenti:

  • presenza di elementi mobili non fissati alla struttura, poiché semplicemente appoggiati alla base;
  • facilità di rimozione, ovvero possibilità di smontaggio all’occorrenza senza la necessità di interventi di demolizione;
  • assenza di elementi realizzati in muratura;
  • possibilità di apertura quasi totale della superficie vetrata, in modo da non comportare un aumento di volumetria ai fini urbanistici;
  • assenza di vincoli urbanistici e/o paesaggistici che limitino la realizzazione della veranda, ovvero che riducano la flessibilità e libertà di scelta per il proprietario.

 

 

Inoltre, l’art. 6 del testo unico edilizia, DRP 380/2001 sottolinea che è possibile installare vetrate VePA senza autorizzazione al comune qualora esse garantiscano:

  • protezione temporanea dagli agenti atmosferici;
  • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
  • riduzione delle dispersioni termiche;
  • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.

Per quanto concerne le aree vincolate, recentemente la sentenza del Tar del Lazio n. 18287/2024 ha dichiarato che la realizzazione di una veranda in zone soggette a vincoli è da considerarsi sempre abusiva.

LEGGI ANCHE: Verande: quando la sanatoria edilizia può essere negata?

 

Verande e vincoli: ordine di demolizione

Il Tar per il Lazio, con la sentenza n. 18287 /2024, ha recentemente respinto un ricorso contro il Comune di Tarquinia riguardante la demolizione di una serie di opere edili, tra cui una veranda ad uso abitativo, realizzate in assenza titolo edilizio.

Il provvedimento impugnato prevedeva la demolizione di opere abusive tra cui una veranda realizzata con struttura in legno su basamento in cemento, realizzati senza i necessari titoli abilitativi in area vincolata.

La parte ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza fosse viziata, lamentando la mancanza di una verifica approfondita sulle condizioni indicate nell’ordine di demolizione, ma il Tar ha dichiarato infondato il ricorso dei ricorrenti, avvalorando la validità dell'ordinanza di demolizione. I giudici hanno evidenziato che, come riscontrato dal Corpo Forestale in un sopralluogo dell'aprile 2016, le opere risultavano costruite in assenza di titolo edilizio, in un’area soggetta a vincoli, circostanze tali da giustificare l'applicazione delle sanzioni di demolizione emessa, senza obbligo per l’amministrazione comunale di dover considerare ulteriori alternative sanzionatorie.

La corte ha anche ritenuto irrilevanti le aspettative dei ricorrenti, ribadendo che la demolizione di opere abusive costituisce un atto dovuto, basato su un accertamento tecnico della consistenza e natura delle opere realizzate. I giudici hanno respinto i motivi di ricorso, considerandoli generici e insufficienti a comprovare la sussistenza di difformità di lieve entità o di motivi validi per evitare la demolizione.

Il Tar ha specificato che l’amministrazione comunale non ha alcun obbligo di garantire la conservazione di opere prive di permesso, soprattutto quando l’area in questione rientra in una zona vincolata ovvero quando l’intervento è in contrasto con la normativa tecnica locale (piano urbanistico, piano particolareggiato, etc.).

Inoltre, è stato dichiarato che l’assenza in allegato all’ordinanza di demolizione della relazione del Corpo Forestale non inficia la validità della stessa, in quanto il documento è stato comunque reso disponibile agli interessati per presa visione.

Con la sentenza, il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso dichiarando legittimo l'ordine di demolizione, ribadendo l’importanza per i proprietari di verificare attentamente la legittimità degli interventi edilizi, specialmente in aree soggette a restrizioni urbanistiche e/o vincoli ambientali, al fine di evitare gravi sanzioni, come ad esempio la rimozione/demolizione di quanto realizzato.

 

LA SENTENZA TAR LAZIO n. 18287 /2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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