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Veranda sul terrazzo: è abuso edilizio senza permesso di costruire

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire.

Quale titolo abilitativo serve per realizzare una veranda sul terrazzo/balcone di un appartamento?

Ne 'tratta' il Tar Campania nella sentenza 2192/2024 dello scorso 4 aprile, che conferma la sanzione demolitoria comunale impartita per un manufatto in legno realizzato abusivamente sul terrazzo di pertinenza dell’immobile, avente una superficie di 15 mq e variabile in altezza da mt. 2,80 a mt. 2,40.

 

Veranda sul balcone, un classico: il Testo Unico Edilizia chiede il permesso di costruire

Tar Calabria: non basta la SCIA, serve il permesso di costruire per la veranda realizzata sulla balconata di un appartamento. Ecco perché


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La veranda del contendere

Nel caso di specie, è stata realizzata una veranda posta sul terrazzo di pertinenza dell’immobile di proprietà della ricorrente, ancorata alla facciata del fabbricato e chiusa su due lati da muri di tompagno del fabbricato stesso.

Tale volume risulta, altresì, diviso in sue spazi abitativi, destinato l’uno a saloncino e l’altro a ripostiglio.

Non può, quindi, condividersi la censura con la quale parte ricorrente contesta l’erronea qualificazione del manufatto da parte del Comune posto che, a suo dire, si tratterebbe di una semplice pertinenza realizzabile senza il previo rilascio del permesso di costruire, in quanto si tratta di nuova costruzione, che ha comportato la creazione di nuovo volume e che è risultata destinata a fini abitativi e per la quale era, quindi, necessario il permesso di costruire.

La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, con la conseguenza del necessario preventivo rilascio di permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018 n. 5801).

 

Veranda in legno sul balcone con ampliamento di abitazione: senza permesso è ristrutturazione edilizia abusiva

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico.


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Veranda sul balcone: cosa 'dice' il Testo Unico Edilizia. Serve il permesso, non è una pertinenza

Inoltre, prosegue il TAR, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del Testo Unico Ediilizia, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti.

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in quanto queste comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Pertanto va escluso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico.

La veranda - infatti - integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1893/2018, cit.).

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura, quindi, in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; infatti è irrilevante che le dette opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 419) e ciò anche se ciò avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 giugno 2019 n. 4449)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 469).


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