Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Veranda: quando serve il permesso di costruire?

Tar Napoli: la veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà.

Conseguentemente, per la realizzazione di due verande in alluminio anodizzato e vetri, rispettivamente di m. 8 x 1,2 x 3 di altezza e di m. 2,5 x 1,2 x 3, serve il permesso di costruire.


Veranda solo col permesso di costruire

Per realizzare una veranda serve il permesso di costruire.

E' questo il semplice e lineare indirizzo - da evidenziare - del Tar Napoli che, nella sentenza 4280/2021 del 22 giugno scorso, conferma l'ordinanza di demolizione e ripristino del comune per due verande in alluminio anodizzato e vetri, rispettivamente di m. 8 x 1,2 x 3 di altezza e di m. 2,5 x 1,2 x 3.

Secondo la parte ricorrente, il comune non ha previamente valutato il pregiudizio che dalla demolizione della veranda deriverebbe alla porzione di manufatto legittimamente edificata; tale violazione sarebbe di particolare gravità per la distanza temporale tra l’accertamento della violazione (2013) e la contestazione operata con il provvedimento, notificato nel 2018.

Inoltre, le opere si configurerebbero come pertinenze.

 

La veranda non è una pertinenza

Il Tar parte dal presupposto che la veranda non può essere considerata né un’opera minimale né pertinenziale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche di questa sezione la nozione di "pertinenza urbanistica" è meno ampia di quella definita dall'art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale.

Infatti, il carattere pertinenziale in senso urbanistico va riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

 

Tettoie o pergotende senza permesso: ecco quando

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite.

Ebbene, nel caso di specie, le verande non sono tali da essere, in senso urbanistico, ‘assorbite’ o qualificate come meramente accessoria al manufatto principale, di cui, peraltro, modificano la sagoma e il prospetto (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29 gennaio 2009, n. 492; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 aprile 2011 , n. 1999; v. pure i precedenti di T.A.R. Campania, IV sez., n. 831/2015 e 2717/2017).

Veranda: quando serve il permesso di costruire?

La qualificazione dell'intervento

Il Tar ribadisce anche che gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata o sul terrazzo di copertura di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire.

Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2008, n. 14329).

 

Il materiale non conta

In ultimo, i giudici ricordano che non assume rilevanza la natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio o in legno, costituisce comunque un aumento volumetrico (nel caso di specie, una parte del manufatto è realizzata in muratura).

 

La chiusura su tre lati

Attenzione anche ad altri, importanti indicazioni contenute nella sentenza:

  • le strutture fissate in maniera stabile al pavimento comportano infatti la chiusura di una parte del balcone o del terrazzo, con conseguente aumento di volumetria;
  • in materia urbanistico - edilizia il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati;
  • gli interventi in oggetto determinano la modifica dei prospetti. Pertanto, la realizzazione di tali opere è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d), del dpr 380/01, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), dello stesso dpr laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Titoli Abilitativi

In questa area troverai tutte ultime novità sulle normative e sulle sentenze relative ai titoli abilitativi per realizzare interventi di nuova costruzione o su edifici esistenti.

Scopri di più