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Veranda illegittima: l'abuso è ingiustificabile anche in caso di precedenti illeciti urbanistici

Cassazione: la veranda costruita sul terrazzo dell'appartamento va demolita se non rispetta l'aspetto architettonico dell'edificio, a meno che lo stabile non versi in stato tale di degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo l'intervento realizzato

Abusi edilizi preesistenti e influenza su nuovi interventi

La veranda illegittima non si giustifica con precedenti abusi sull'edificio: il principio è contenuto nell'ordinanza n.22156/2018 dello scorso 12 settembre della Corte di Cassazione Civile, che ha respinto il ricorso del condomino che giustificava l'abuso sostenendo che la fisionomia dell'edificio era già stata modificata.

Abusi edilizi: l'aspetto architettonico

La Corte suprema evidenzia come l'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.

Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato.

Ciò significa, riassumendo, che la presenza di altre verande nell'edificio non esime dal rispettare l'armonia architettonica dell'intero stabile da parte di chi realizza una sopraelevazione.

Il precedente abuso non ne giustifica un altro

Per la Cassazione, infatti, la Corte di Roma, "riconoscendo il carattere lesivo dell'aspetto architettonico della veranda realizzata dalla ricorrente, ha fornito una motivazione adeguata e pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, sottolineando come il manufatto disperda quella uniformità che attribuisce all'edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso. La preesistenza di una veranda, oggetto di precedente giudizio, è stata correttamente ritenuta non determinante dalla Corte d'appello, perché essa non rende certamente ininfluenti gli ulteriori fatti lesivi e, quindi, non ne può costituire valida giustificazione".

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