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Veranda che chiude il balcone: non si scappa, serve il permesso di costruire! I paletti

Tar Campania: la realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi e, come tale, è subordinato a permesso di costruire

La veranda che chiude il balcone è abusiva senza permesso

Se pensate di costruire una veranda senza permesso di costruire, vi sbagliate di grosso e rischiate di incappare in un abuso edilizio penalmente perseguibile.

Ai sensi dell'art.10 del dpr 380/2001, infatti, serve sempre il permesso di costruire per la realizzazione di una veranda in quanto, in giurisprudenza non si è mai dubitato che "gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumentrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire".

Lo ha ricordato il Tar Campania con la sentenza 2318/2019, confermando l'ordine di messa in pristino dello stato dei luoghi da parte del comune, dopo gli accertamenti effettuati da parte dei vigili urbani nel corso dei quali si è constatato che la ricorrente ha proceduto alla chiusura di un balcone con una verandatura in alluminio (per 1,75 x 1,05 metri).

Veranda che chiude il balcone: è ristrutturazione edilizia

Secondo i giudici amministrativi campani, infatti, l'intervento costituisce una vera e propria ristrutturazione, che necessitava del titolo abilitativo del permesso di costruire. In tal senso, sul piano qualificatorio, precipuo rilievo assumono la creazione di un nuovo volume, incidente anche sotto il profilo della alterazione dei prospetti e della sagoma dell’edificio. Ciò in quanto, in materia edilizia, "una veranda è da considerarsi, in senso tecnico – giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile" (T.A.R. Napoli sez. IV, 15/01/2015, n. 259).

La chiusura di una veranda prescinde dal materiale utilizzato

In particolare la chiusura di una veranda, a prescindere dalla natura dei materiali all'uopo utilizzati, costituisce comunque un aumento volumetrico, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, atteso che, in materia urbanistico - edilizia, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

In definitiva, è corretta la determinazione dell'amministrazione, secondo cui, venendo qui in rilievo nuove opere, le stesse si pongono in insanabile contrasto con gli artt. 31 e 33 della variante generale al PRG, in quanto l’immobile ricade in zona Bb – espansione recente, in cui è consentito esclusivamente la conservazione dei volumi preesistenti, con divieto di realizzazione di nuovi volumi. Muovendo dalle suddette risultanze istruttorie (e cioè dall’esistenza di volumi privi di titolo abilitativo) l’opposto provvedimento di diniego di sanatoria si rivela immune dalle residue doglianze attoree, poiché esplica una vincolante efficacia ostativa il rilevato contrasto dei manufatti qui in rilievo – come sopra qualificati, vale a dire nuove opere – con il regime urbanistico di riferimento che consente, come già sopra anticipato, nelle more della formazione dei piani urbanistici esecutivi, solo interventi di manutenzione straordinaria e non nuove volumetrie.

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"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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