VePA: requisiti e possibili effetti sul risparmio energetico
Le Vetrate Panoramiche Amovibili (VePA) rappresentano una soluzione molto interessante, sia dal punto di vista della qualità architettonica che dal punto di vista energetico. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questa tecnologia e quali sono i benefici che sono in grado di apportare
Con l'approvazione definitiva della Legge n. 142 del 22 settembre 2022, cosiddetta “Aiuti bis”, è entrato ufficialmente in vigore, con alcune modifiche, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Tra queste, un’interessante modifica riguarda le attività ad edilizia libera, cioè non soggette ad alcun titolo abilitativo.
All'articolo 6 (Attività edilizia libera), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è stata inserita la lettera b-bis): da questo momento gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA rientrano nelle attività ad edilizia libera (ovviamente “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio”).
Ciò semplifica notevolmente le procedure di realizzazione di queste soluzioni tecnologiche, molto interessanti da diversi punti di vista.
Cosa sono le VEPA
Una definizione di VePA (Vetrate Panoramiche Amovibili) la possiamo trovare all’interno del già citato Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) Art. 6 c. 1 lettera b-bis: “vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti […] dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
È chiaro quindi che, per essere considerate VePA, le vetrate devono tassativamente rispettare ben specifici requisiti e funzioni.
Innanzitutto, questi sistemi non devono essere ancorati stabilmente e permanentemente alla struttura, pur ovviamente garantendo stabilità e sicurezza, inclusa la resistenza agli agenti atmosferici.
Ciò significa quindi che le vetrate costituenti una VePA devono essere inserite da un sistema portante che ne garantisca sia la stabilità che la movimentazione.
Parliamo quindi di sistemi ad ante scorrevoli, a soffietto, a libro o similari, la cui movimentazione può essere manuale o automatica:
- VePA scorrevoli a più binari/guide – composte da un certo numero di ante, funzione della luce da coprire, ognuna delle quali scorre, tramite carrelli, all’interno di due binari sottili e dedicati, uno inferiore calpestabile e uno superiore. Questa soluzione è sicuramente la più semplice da installare e da pulire/manutenere (le ante, sebbene pesanti, possono essere smontate manualmente senza l’ausilio di attrezzatura particolare). PER questo sono particolarmente adatte all’utilizzo in strutture esterne precarie, come ad esempio gazebo, pergole, serre climatiche, dehors… Bisogna però sottolineare che, quando le VePA di questo tipo vengono aperte, una porzione di spazio sarà sempre occupata da uno a più ante fisse, sulle quali scorrono le altre ante.
- VePA scorrevoli e impacchettabili – anch’esse dotate di un binario superiore e uno inferiore calpestabile, ma le ante scorrono tutte all’interno della stessa guida. Giunte al fondo della guida le ante possono ruotare di 90° per andarsi a “impacchettare” una sull’altra, consentendo un guadagno di spazio rispetto alla tipologia precedente. Questa soluzione è adatta per tutte quelle applicazioni in cui è difficile avere accesso all’esterno per le operazioni di pulizia e manutenzione, quali balconi, logge ecc.
- VePA a libro/fisarmonica – soluzione simile alla precedente, ma con le ante incernierate tra loro: spostando la prima anta, si muovono tutte insieme, ruotando e traslando, fino a “impacchettarsi” al fondo della guida.
Come visto, le VePA non hanno un vero e proprio telaio, ma solo due binari e sottili profili portavetro, al fine di essere minimamente visibili, e non dare percezione di modifica architettonica e di volume.
Per le stesse ragioni si richiede l’uso di vetro (o eventualmente plastica) chiaro e trasparente.
Tra i vetri più comunemente utilizzati, con spessore da 8 a 12 mm, troviamo:
- Vetro stratificato – vetro antinfortunistico, adatto ad applicazioni al piano terra, nei luoghi pubblici e nei dehors, dove il rischio urto è elevato;
- Vetro temperato – vetro più resistente ma non di sicurezza (in caso di rottura si frantuma), richiede procedure di installazione particolari in termini di sicurezza quando è installato su balconi (lastre alte) su piani alti (in tal caso il vetro deve inoltre avere spessore di 12 mm).
CONSIGLI/BUONE PRASSI
I vetri extra chiari e i veti antiriflesso rappresentano le soluzioni meno visivamente impattanti.
I requisiti di installazione
Per rientrare tra gli interventi di edilizia libera, la normativa prevede che queste VePA siano installate esclusivamente in balconi dotati di copertura e nelle logge. Non è quindi prevista l’installazione su balconi/terrazze all’ultimo piano e sprovvisti di copertura o in portici/porticati/tettoie.
In questi casi resta ovviamente possibile l’installazione, previo però ottenimento del titolo abilitativo (CILA).
ATTENZIONE!
Tra le opere in edilizia libera individuate dall’articolo 6 comma 1 del decreto del D.P.R.380/2001, alla lettera e-bis) (così come modificata dall'art. 10, comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) troviamo anche le “opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”.
L’installazione delle VePA non deve inoltre definire la creazione di un nuovo spazio stabilmente chiuso, il quale comporterebbe una variazione del volume e della superficie utile dell’unità immobiliare (-> obbligo di titolo edilizio).
In altre parole, non deve comportare la variazione della destinazione d’uso del balcone/loggia, da superficie accessoria ad, appunto, superficie utile.
Questo, abbinato al requisito di temporaneità, rende inoltre non necessario l’aggiornamento catastale.
Come già detto, altro requisito fondamentale è che le VePA devono ridurre al minimo l’impatto visivo, non alterare le linee architettoniche e non modificare prospetto e sagoma dell’edificio. Ciò significa che, oltre ad avere binari il più fini possibili, devono seguire i profili esistenti senza delineare nuovi aggetti.
Resta comunque valido l’obbligo del rispetto degli strumenti urbanistici comunali e di tutte quelle normative relative alla disciplina dell’attività edilizia, specialmente quelle inerenti alle tematiche:
- Sicurezza antisismica;
- Sicurezza antincendio;
- Igienico – sanitarie;
- Efficienza energetica;
- Rischio idrogeologico;
- Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Vediamo alcuni esempi:
- Edificio in area con vincolo paesaggistico – la realizzazione delle VePA rimane un intervento libero, ma richiede l’autorizzazione semplificata espressamente prevista;
- Edificio sottoposto a tutela culturale – la realizzazione delle VePA richiede l’autorizzazione ordinaria;
- Edificio in centro storico (zona A) – la realizzazione delle VePA è consentita, a patto che sia consentita/non vietata dagli strumenti urbanistici comunali.
ATTENZIONE!
La difformità con gli strumenti urbanistici rappresenta reato edilizio, e come tale è soggetto a procedura penale, oltre a provvedimenti amministrativi sanzionatori e di ripristino.
La difformità con normative/leggi di settore viene sanzionata secondo quanto previsto dalla stessa normativa specifica.
La realizzazione di VePA in condominio richiede, inoltre, il rispetto del regolamento condominiale (resta comunque attività in edilizia libera).
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