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Variazioni essenziali al permesso di costruire: le regole per box auto e modifiche della distribuzione interna

Tar Toscana: interventi che introducono cubature accessorie, quali i box ed i posti auto, non integrano una variazione essenziale, in quanto tali cubature hanno natura pertinenziale

Variazioni essenziali in edilizia: ecco quali sono e quali non sono

Non può ritenersi variazione essenziale quella che incide sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative: è l'importante conclusione a cui arriva il Tar Toscana nella sentenza 1419/2018, che ha respinto il ricorso di un privato.

I giudici, dopo aver argomentato a lungo sulla presentazione e le motivazioni del corposo ricorso, inerente una SCIA ritenuta non valida dal comune e valida dal ricorrente, sulla base del fatto che le unità immobiliari realizzate trovano titolo nel permesso di costruire in variante rilasciato l’8.11.2011, il quale, avendo ad oggetto una variazione essenziale, non è stato travolto dal giudicato di annullamento dell’originario permesso di costruire del 10.3.2009, partono dall'analisi dell'art.32 Testo Unico Edilizia.

Secondo l'art.32, infatti, costituisce variazione essenziale del permesso di costruire la modifica del progetto di costruzione originariamente assentito la quale comporti rilevanti incrementi della cubatura o delle superfici o un mutamento sostanziale delle caratteristiche dell’intervento edilizio, fermo restando appunto che non può ritenersi variazione essenziale quella che incide sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Variazioni essenziali e non essenziali: le discriminanti

Nel caso di specie rileva, quale innovativo oggetto del permesso in variante menzionato dalla ricorrente, la prevista realizzazione di 5 box auto (uno per abitazione) e 12 posti auto interrati, con connessa modifica della rampa di accesso, traslazione di alcuni pilastri in cemento armato comportante, nell’appartamento n. 5, la traslazione di metri 0,5 degli infissi di soggiorno e camera sul fronte est, e nell’appartamento n. 4 la traslazione di metri 0,10 delle due finestre della scala interna sul fronte nord, oltre allo spostamento di metri 0,75 della finestra del servizio igienico sul lato ovest, la prevista eliminazione di scale di collegamento delle abitazioni con i piani interrati, la realizzazione di 10 centimetri in più di altezza dell’edificio ai fini dell’adeguata coibentazione del piano di copertura piana.

Si tratta quindi di interventi che introducono cubature accessorie (i box e i posti auto), le quali, per espressa statuizione dell'art. 32, comma 2, del dpr 380/2001, dell'art. 133, comma 3, della L.R. n. 1/2005 e del successivo art. 197, comma 3, della L.R. n. 65/2014, non sono ascrivibili alla variazione essenziale. Invero, le cubature accessorie o vani accessori hanno natura pertinenziale, essendo preordinati ad usi strumentali (nel caso di specie, al parcheggio o ricovero delle auto) rispetto a quello principale (che è dato dalla destinazione abitativa/residenziale).

In definitiva:

  • la prevista realizzazione dei posti auto NON ha concretato una significativa modificazione planivolumetrica;
  • il progettato incremento di altezza pari a 10 centimetri NON si è tradotto in un aumento di volumetria abitabile, essendo stato destinato alla maggiore coibentazione della copertura e comunque l’art. 133, comma 1, lett. d, della L.R. n. 1/2005 (vigente al momento del rilascio del titolo edilizio in variante) esclude che costituisca variazione essenziale una modifica di altezza non superiore a 30 centimetri.

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