Abuso Edilizio | Condoni e Sanatorie | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Vano tecnico di copertura della scala di collegamento: l'autonomia funzionale richiede il permesso di costruire

La nozione di volume tecnico corrisponde ad un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.

Ci sono interventi edilizi che non possono essere qualificati come manutenzioni, perché per essere inserite in questo perimetro, devono possedere specifiche caratteristiche, in primis non avere autonomia funzionale.

Pertanto, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2321/2023 dell'11 marzo, non si può ottenere un condono, per di più in zona vincolata, per delle opere abusive che peraltro richiedevano il permesso di costruire perché non possono considerarsi volumi tecnici né interventi manutentivi, ferma restando comunque la ricorrenza del vincolo paesaggistico sui luoghi.

 

Gli abusi edilizi del contendere

I ricorrenti sostengono che la descrizione\qualificazione delle opere effettuata dal TAR in sentenza è erronea.

La descrizione dei pretesi abusi si fonda su una erronea descrizione e qualificazione giuridica degli stessi, trattandosi di interventi di natura manutentiva, soggetti a denuncia di inizio (oggi sarebbe SCIA), ma non comportanti l’aggiunta di un quid novi rispetto alla struttura preesistente, non alterando – se non per legittimo completamento – la consistenza fisica della struttura preesistente.

Le opere oggetto della richiesta di condono sono:

  • un locale tecnico, opera edilizia che è priva di una propria autonomia funzionale, essendo destinata alla collocazione di impianti, non comportante alcun aumento di volume o superfici utili. Per tale intervento non si richiedeva - come erroneamente sostiene il Comune - il permesso di costruire;
  • la copertura della scala di collegamento in muratura e dell’intercapedine retrostante la costruzione;
  • la pavimentazione di 53 metri quadrati dell'area antistante la costruzione legittimata con concessione edilizia in sanatoria, opera quest’ultima pure legata da un rapporto di strumentalità necessaria, costituente intervento di manutenzione ordinaria e di completamento.

 

Il 'finto' vano tecnico è un'opera edilizia richiedente il permesso di costruire

Lasciando per una volta 'perdere' la questioni legate all'impossibilità di ottenere il condono in zona vincolata, concentriamoci sui singoli interventi, partendo dal 'presunto' vano tecnico.

Il Consiglio di Stato, in merito al manufatto di modeste dimensioni destinato ad accogliere impianti tecnologici e alla copertura della scala di collegamento e dell'intercapedine retrostante il fabbricato, ottenuta tramite la chiusura di una superficie preesistente, il TAR ha dapprima descritto la sua struttura complessiva.

Si tratta di un unico locale con forma di quadrilatero irregolare, con lati misuranti 3,25 x 3,90 x 3,35 x 5,75 metri e un'altezza di colmo di 3,80 metri, per una superficie di 16 metri quadrati, a cui si aggiunge la copertura della scala in muratura e dell'intercapedine preesistente.

Questo è stato fatto anche per la pavimentazione in pietra locale della corte antistante il fabbricato, conforme alla concessione edilizia, con un'area di 56 metri quadrati.

Considerando tali dettagli oggettivi, non contestati dall'appellante, il primo giudice ha correttamente richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui le strutture sopra descritte non possono essere considerate volumi tecnici.

Questo perché la nozione di volume tecnico si riferisce a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, destinata esclusivamente a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.

Tali volumi tecnici non vengono inclusi nel calcolo della volumetria, a condizione che non abbiano le caratteristiche di un vano chiuso, utilizzabile e abitabile.

Tutte caratteristiche che non si verificano nel caso in esame.

Tra l'altro, i descritti manufatti insistono (pacificamente) su area sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, per il quale “ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno”.

 

Pavimentazione: serviva l'autorizzazione paesaggistica (ma in sanatoria non può essere rilasciata)

Quanto alla pavimentazione con pietra locale dell’area cortilizia, l'estensione di ben 56 metri quadrati eccede quella consistenza minimale che, con ragionamento per nulla illogico, viene considerata come requisito indispensabile per far considerare l’opera irrilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio e rientrante nel campo dell’edilizia libera.

Fermo restando comunque che, trattandosi di un intervento che obiettivamente altera in maniera stabile lo stato dei luoghi in zona sottoposta a tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, era pur sempre necessaria la previa autorizzazione relativa che, come ricordato nel provvedimento amministrativo impugnato, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

 

La manutenzione 'non tiene', perché non si può effettuare una valutazione 'atomistica' dell'abuso

Palazzo Spada spiega, infine, che non può ritenersi che le opere in questione, per le relative caratteristiche costruttive, siano tali da consentirne l’inquadramento tra gli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” (aspetto che, ex art. 149, comma 1, lett. a, d.lgs. 42/2004, comporterebbe l’esonero dal preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica).

La verifica della consistenza e dell’incidenza urbanistico – edilizia dell’intervento realizzato, al fine di apprezzare la ricorrenza della citata alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, deve essere condotta infatti considerando la globalità delle opere.

Ciò in quanto la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; ciò significa considerare una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.

L'opera edilizia abusiva va in sostanza identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Condoni e Sanatorie

Condono e sanatoria edilizia, due modalità per ottenere a posteriori la legittimazione di opere edilizie abusive. Quando è possibile ricorrere...

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche