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Vano cucina di 40 metri quadri: non è una pertinenza, serve il permesso di costruire

Un volume nuovo di 40 metri quadrati, adibito a cucina, non può essere considerato nè una pertinenza nè un volume tecnico, perché si tratta di un'opera che amplia il volume dell'abitazione preesistente

Un vano cucina di circa 40 metri quadrati, realizzato nel giardino retrostante l'abitazione, con pareti costruite in parte in muratura e in parte in alluminio e vetro, con tetto a falde inclinate in legno e tegole, senza permesso di costruire è abusivo e va demolito.

L'ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 2169/2024 del 5 marzo scorso, confermando quanto già statuito dal TAR competente in materia, in quanto non si può trattare - come paventa il ricorrente - né di opera pertinenziale né di volume tecnico.

 

Tettoia che altera la sagoma o nuovo volume adibito a vano cucina: non sono pertinenze

La sentenza impugnata - sottolinea Palazzo Spada - risulta del tutto coerente ai consolidati orientamenti a mente dei quali non sussiste la natura pertinenziale nel caso in cui sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata un'opera qualsiasi, quale può essere ad esempio una tettoia, che ne alteri la sagoma o, come nel caso di specie, un volume nuovo di 40 mq., adibito a cucina (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 22/06/2022 , n. 5153 e 03/11/2022 , n. 9656).

 

Le condizioni per la pertinenzialità dell'opera edilizia

Infatti, la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l'art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde , e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 14/03/2023 , n. 2660).

 

Vano tecnico: deve esser privo di autonomia funzionale

Nello stesso modo, va esclusa la qualificazione di volume tecnico, la quale riguarda l'opera, avente limitata consistenza volumetrica, che risulti priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, e sia destinata a contenere esclusivamente impianti essenziali che assolvono le esigenze tecnico funzionali dell'abitazione principale (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VII , 18/01/2023 , n. 612).

 

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Né pertinenza né volume tecnico: è una nuova costruzione

In questo, specifico caso, conclude Palazzo Spada, si tratta di opere di natura non pertinenziale né di volume tecnico, avendo determinato l'ampliamento della superficie e del volume dell’abitazione preesistente, con un locale cucina di 40 mq; non si è dunque dinanzi ad opere di modesta entità o di locali che svolgono un servizio accessorio.

Serviva, quindi, un apposito permesso di costruire per assentire l'opera. Senza, scatta l'abuso edilizio e la conseguente ingiunzione di demolizione.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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