Titoli Abilitativi
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Vademecum Scia 2: quando serve il permesso di costruire e quando i lavori sono liberi

La nuova edilizia privata prevista dalla Scia 2, che modifica il Testo Unico, chiede il permesso di costruire per nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambi di destinazione d'uso ma non prevede comunicazioni per manutenzioni ordinarie, pannelli solari e opere di pavimentazione

La nuova edilizia privata prevista dalla Scia 2, che modifica il Testo Unico, chiede il permesso di costruire per nuove costruzioni, ristrutturazioni e cambi di destinazione d'uso nei centri storici ma non prevede comunicazioni per manutenzioni ordinarie, pannelli solari e opere di pavimentazione

Il prossimo 11 dicembre entreranno in vigore i cambiamenti al Testo Unico dell'Edilizia (dPR 380/2011) previsti dal Decreto Scia 2 recentemente pubblicato in Gazzetta. Di fatto, la principale novità è rappresentata dal fatto che i permessi per costruire (o titoli edilizi) passano da 7 a 5, ossia:

  • edilizia libera (senza nessuna comunicazione);
  • Cila;
  • Scia;
  • permesso di costruire;
  • permesso alternativo alla Scia.

Abolite, quindi, la CIL (resta l'eccezione che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e la Super-Dia. Vediamo, in pillole, quali sono i lavori per cui serve un permesso di costruire e quali invece le opere libere, effettuabili senza necessità di comunicazione alcuna.

Permesso di costruire: per quali opere serve

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia che porti a ottenere un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente;
  • ristrutturazione edilizia che porti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • per gli immobili nei centri storici, interventi edilizi che comportano un cambio di destinazione d’uso;
  • interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili vincolati.

Edilizia libera: le opere senza bisogno di comunicazione (fino all'11 dicembre soggetti a Cila)

  • opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali;
  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • aree ludiche senza fini di lucro;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

Titoli Abilitativi

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