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Usi civici degli immobili: l’utilizzo può cambiare solo per finalità pubbliche

Corte Costituzionale: solo il mutamento di destinazione dei beni civici ne consente l’utilizzazione per nuove finalità pubbliche

Utilizzo degli usi civici: le regole del cambiamentoSono incostituzionali le norme della legge regionale sarda 3 luglio 2017 n. 11 della Sardegna che prevedevano decisioni unilaterali del legislatore regionale, suscettibili di pregiudicare la pianificazione concertata in materia paesistico-ambientale. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza 178/2018, che ha confermando il costante orientamento sull'esclusiva competenza statale nella definizione dei casi tassativi di declassificazione demaniale dei beni d'uso civico.

Mutamento di destinazione: come funziona

La Corte ha precisato che il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità competenti, cioè del Minambiente e della Regione.

In tale prospettiva, "è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione secondo le condivise modalità specificate da questa Corte (sentenza n. 210 del 2014), la sede in cui eventualmente può essere modificata, attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d’uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale".

Beni civici: gli obiettivi della legge

Infatti, il mutamento di destinazione "ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria" (sentenza 113/2018). La ragion d'essere di questa regola sta nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, come singoli e come cittadini, del potere di controllare che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l’ha determinata.

La sentenza colpisce poi espressamente il comma 9 dell'articolo 39 che demandava al Minambiente il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'illegittima procedura regionale di de-classificazione dei beni.

Infine, la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale anche delle norme che prevedevano unilateralmente una modifica dei vincoli ambientali e paesistici, nonché la possibilità di definire, attraverso la demolizione e la ricostruzione, la differente localizzazione di edifici situati in aree sottoposte al vincolo paesaggistico-ambientale.