Un unico documento riepilogativo per tutte le operazioni per i professionisti contabili
Sarà possibile per i professionisti in contabilità semplificata utilizzare il documento riepilogativo dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 sia per le annotazioni ai fini Iva, sia per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni necessarie.
Sarà possibile per i professionisti in contabilità semplificata utilizzare il documento riepilogativo dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 sia per le annotazioni ai fini Iva, sia per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni necessarie. È la Risoluzione n. 80/E del 24 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate a chiarire questo aspetto, in risposta a un interpello sull'annotazione cumulativa anche ai fini della registrazione degli incassi e dei pagamenti per la determinazione del reddito professionale.
Nei registri Iva, dunque, sarà possibile annotare un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute che non superino Euro 300,00 di importo totale. In caso di contabilità semplificata, come annotazione di incassi, pagamenti e altre operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, l'istante ha chiesto se l'annotazione nel registro Iva di un documento riepilogativo con le caratteristiche di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996 sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite, specificando:
1. l'importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito (le quali ultime sono incluse nel compenso), eventualmente anticipate direttamente in nome e per conto del cliente, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
2. le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha eseguito il pagamento;
3. gli estremi del documento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 695/1996:
• qualora sui registri Iva siano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il registro cronologico può non essere tenuto;
• qualora l'effettivo incasso dei compensi ovvero l'effettivo pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, è necessario effettuare, nei registri e con riferimento alle distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l'importo complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti;
• l'ammontare riguardante i predetti incassi o pagamenti deve essere annotato, sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui viene ricevuto o effettuato.
Nei registri Iva, pertanto, è possibile annotare: sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta; sia i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi.
In definitiva, i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a Euro 300,00, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
1. i numeri delle fatture cui si riferisce;
2. l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
3. l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.
L'Agenzia ha spiegato che è possibile avvalersi della semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA.