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Tutti i paletti della consegna dei lavori: analisi della nuova disciplina

Tutti i paletti della consegna dei lavori: analisi delle novità contenute nel decreto del MIT 49/2018 che contiene il "regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Analisi delle novità contenute nel decreto del MIT 49/2018 che contiene il "regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Primo: se l'impresa non si presenta il giorno fissato può subire la rescissione del contratto e l'incameramento della cauzione. Secondo: se il ritardo nella consegna dei lavori dipende dalla stazione appaltante l'impresa può recedere dal contratto e chiedere un "mini-rimborso". Terzo: è obbligatorio inserire nel contratto le penali per le sospensioni dei lavori.

Sono questi i principali "paletti" della nuova disciplina sulla consegna dei lavori, derivante dal nuovo decreto del MIT sul direttore dei lavori e dell'esecuzione pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale (decreto 49/2018), entrato in vigore lo scorso 30 maggio e che ha abrogato gli artt. da 178 a 210 del dpr 207/2010.

Tra le principali disposizioni del decreto, sottolineiamo:

  • il direttore dei lavori si interfaccia con il Responsabile unico del procedimento (RUP) da cui riceve le disposizioni di servizio finalizzate a impartire le indicazioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori e l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori e i tempi nei quali lo stesso direttore lavori presenta il rapporto sulle sue attività di cantiere;
  • il direttore dei lavori opera in piena autonomia per quel che riguarda il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento;
  • se l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stato affidato a soggetto diverso dal DL, tale coordinatore ha la responsabilità delle normative sulla sicurezza;
  • prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il DL deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi relativamente all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
  • in caso di assenza dell'impresa nel giorno stabilito per la consegna, a differenza di quanto previsto prima (possibilità di fissare una nuova data e solo dopo la seconda assenza risoluzione del contratto), la stazione appaltante può risolvere subito il contratto e incamerare la cauzione, oppure decidere di assegnare una nuova data. Se invece il ritardo dipende dalla stazione appaltante l'impresa può chiedere di recedere e ottenere un rimborso di importo comunque esiguo (1% fino a 258.000 euro; 0,50% fino a 1,549 milioni e 0,20% oltre 1,549 milioni)
  • il contratto, per legge, deve contenere una clausola penale con l'esatto importo del risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori;
  • in caso di sospensioni totali o illegittime, è possibile richiedere il risarcimento danni che verrà quantificato in base alle disposizioni dell'art.1382 cc.