Tutela delle forniture “Made In” nel Codice Appalti, Anima Confindustria plaude per norma che stimolerà mercato interno
L’Art. 170 recepisce la linea guida europea, valorizzando il Made in Italy e favorendo le imprese italiane ed europee rispetto alla concorrenza dei Paesi terzi
Il comma 5 riconosce come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o UE
È giunto a conclusione il processo di revisione del Codice dei contratti pubblici, che vede inserita tra le novità del nuovo testo una norma dedicata alla tutela del Made in Italy. L’Art. 170 “Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi” recepisce in Italia la linea guida della Commissione europea, che da tempo chiedeva di tutelare le imprese dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. In particolare, grazie anche al lungo impegno di sensibilizzazione di Anima Confindustria, è stato inserito il comma 5, con il quale si stabilisce che tra i criteri di valutazione dell’offerta è ora previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.
Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, commenta «La nuova norma del Codice Appalti segna un grande traguardo per Anima, la fine di un lungo lavoro di promozione della tutela del Made in Italy che ci ha visto da anni in prima fila in ogni sede istituzionale. Il nuovo articolo 170 permetterà di stimolare maggiormente il mercato interno, innescando un circolo virtuoso che garantirà un’alta affidabilità dei materiali e delle tecnologie utilizzate nelle opere di riqualificazione delle nostre infrastrutture rendendo, di fatto, le imprese italiane più competitive e consentendo una gestione ottimale dei fondi europei.
Oggi più che mai – conclude Nocivelli – la meccanica italiana, che rappresenta un’eccellenza mondiale, ha bisogno di certezze e rendere esplicita questa clausola di salvaguardia offre l’opportunità di supportare le imprese nazionali».
L’Art. 170, oltre a confermare la possibilità di respingere l’offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture qualora la parte dei prodotti originari di Paesi terzi superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta, introduce un’importante novità per la tutela del Made In Italy industriale. Con il comma 5, infatti, si specifica che tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa essere considerato dalla stazione appaltante come premialità la percentuale di prodotti “Made in”.
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