Data Pubblicazione:

Trasferimento della detrazione fiscale per interventi edilizi: come funziona in caso di vendita dell'immobile?

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.


Cosa succede alle rate della detrazione fiscale in caso di vendita dell'immobile?

Risponde l'Agenzia delle Entrate sulla "Posta di FiscoOggi", in merito al caso di un contribuente che ha venduto un appartamento per il quale resta da beneficiare ancora di un'ultima rata (la quinta) per il credito ristrutturazione (lavori antisismici). Se non è stato specificato nulla nel rogito, l'ultima rata è stata persa oppure - essendo, il proprietario, tale fino ad aprile 2022 - potrà detrarre l'ultima rata nel 2023?

Trasferimento della detrazione fiscale per interventi edilizi: come funziona in caso di vendita dell'immobile?

Vendita dell'immobile e trasferimento delle quote di detrazione

Di norma, evidenzia il Fisco, la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta il trasferimento delle quote di detrazione non usufruite.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi:

  • la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir);
  • la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (circolare n. 95/2000, punto 2.1.14).

 

Le specifiche dell'atto di trasferimento

Però, sottolinea l'AdE, con circolare n. 7/2021 è stato chiarito che, quando nell’atto di trasferimento dell’immobile non è stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve, ovviamente, essere coerente con quanto indicato nell’accordo formalizzato successivamente.