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Transizione 5.0, bozza di decreto: 13 miliardi di crediti per i progetti di riduzione dei consumi energetici

Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il MASE ha diramato la bozza del decreto interministeriale che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'art. 38, del DL 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 59/2024, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito di imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

 

Piano Transizione 5.0: quali progetti sono ammessi

Per prendere il beneficio, servono dei progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Nell'ambito del processo di innovazione, sono agevolabili:

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
  • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi

 

Quali imprese possono accedere

Posssono prendere il credito fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.


La misura del beneficio

Il limite massimo è di 50 milioni di euro per una singola impresa con determinate 'soglie':

  • nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro,

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Se la riduzione dei consumi energetici sale, si può arrivare anche ad un credito di imposta del 40 o 45%.

 

Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
  • b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

 

Perizia tecnica asseverata

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

 

Limiti di spesa ammissibile per fonte energetica

Negli allegati, il provvedimento indica i parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica.

Si attende la publicazione ufficiale del decreto sul sito del MIMIT: una volta in vigore, ci saranno 10 giorni di tempo entro i quali dovranno essere individuati i termini a decorrere dai quali le imprese potranno attivare la procedura prevista, con ulteriore provvedimento ministeriale.


LA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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