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Transizione 4.0 e investimenti digitali: le novità del Decreto Sostegni-Ter

Il decreto-legge 4/2022 apporta un'importante modifica alle misure connesse al Piano Transizione 4.0 appena introdotte dalla legge di bilancio 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n° 4 del 27 gennaio 2022 (Decreto Sostegni Ter) il Governo introduce un’importante modifica alle misure connesse al Piano Transizione 4.0 appena introdotte dalla legge di bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021) e rinnovate addirittura per un triennio (2023-2025 con la “solita” coda a giugno 2026 in presenza delle note prenotazioni (anticipi entro dicembre 2025 pari o superiori al 20%).

La modifica introduce infatti un nuovo scaglione per gli investimenti digitali che dimostreranno di avere effetti positivi sull’ambiente.

Una modifica dell’ultima ora apportata infatti all’art. 9 bis (divenuto 10 nel testo definitivo), va ad aggiungersi al termine del comma 44, lettera b, della legge di bilancio, dove si prevedono le nuove aliquote “dimezzate” per il credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali materiali 4.0.

Transizione 4.0 e investimenti digitali: le novità del Decreto Sostegni-Ter

Rispetto al combinato di soglie e aliquote previste inizialmente (dal 2023 le aliquote saranno del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e del 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni) viene introdotta una nuova fascia, compresa tra 10 e 50 milioni, che però non sostituisce ma si sovrappone parzialmente, per superarla, alla terza attualmente esistente, quella tra 10 e 20 milioni.

La scelta del Governo da vita a questa nuova soglia “potenziata” (gli importi si riferiscono all'importo totale degli investimenti e non alle singole acquisizioni) per favorire i grandi investimenti "inclusi nel PNRR”, volti al “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica".

Un decreto ministeriale dovrà infatti chiarire gli obiettivi di transizione ecologica alla cui realizzazione dovranno essere destinati gli investimenti rientranti nel PNRR per poter essere agevolati con questo specifico incentivo.

La scelta governativa di destinare nuove risorse ad una misura che evidentemente è destinata esclusivamente ai più grossi gruppi industriali, piuttosto che utilizzare le stesse per andare incontro alle esigenze delle PMI che avrebbero sperato ad esempio in una dilazione dei termini delle agevolazioni attuali (30 giugno 2022), termini spesso disattesi a causa delle ritardate consegne causate dalla pandemia Covid-19, induce a pensare che dietro a questa scelta vi siano obbiettivi precisi e probabilmente legati al fatto di consentire al Paese di suscitare una maggior attrattività verso grossi gruppi industriali che, dovendo fare degli investimenti importanti, siano indotti ad optare verso l’Italia quale sede per la realizzazione degli stessi, con tutte le evidenti positive ricadute in termini occupazionali e di PIL.

 

Il testo dell’articolo

ART. 10. (Piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è
riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro  nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro  nel  2028,  si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e dellefinanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto  dall'articolo  17,  comma  13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.