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Tracciabilità dei rifiuti: istruzioni operative per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI

Il nuovo regolamento del MASE fornisce le istruzioni operative per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI e i requisiti informatici per l'interoperabilità tra questo e i sistemi gestionali degli operatori.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la firma del secondo decreto direttoriale (143/2023 del 6 novembre, corredato da tutti gli Allegati) sul RENTRI, il nuovo Regiastro nazionale dei rifiuti che ha sostituito il SISTRI. 

Il nuovo regolamento fornisce le istruzioni operative per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI e i requisiti informatici per l’interoperabilità tra questo e i sistemi gestionali degli operatori.

Sono in fase di consultazione, invece, le “Istruzioni”, che saranno oggetto del terzo decreto direttoriale attuativo.

RENTRI: cos'è

Ricordiamo che con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, del decreto n.59/2023 del 4 aprile del MASE inerente il nuovo Regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI dallo scorso 15 giugno ha sostituito il 'vecchio' SISTRI.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art.6 del decreto-legge 135/2018, come convertito dalla legge 12/2019, e cioè:

  • a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • b) i produttori di rifiuti pericolosi;
  • c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • e) i soggetti di cui all’art.189, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Tracciabilità dei rifiuti: le specifiche del RENTRI

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art.216 del TU Ambiente.


Il riepilogo su Ingenio!

I decreti attuativi del RENTRI

Il MASE ricorda che il Regolamento di cui al DM 59/2023 prevede, all’art. 21, l’adozione di decreti direttoriali da parte della Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per stabilire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e fornire:

  • istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI;
    indicazioni sui requisiti informatici per garantire l’interoperabilità tra i sistemi gestionali degli operatori e il RENTRI;
  • specifiche tecniche e informazioni sulle modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'art.20, comma 1 del DM 59/2023.

Con successivi decreti direttoriali verranno approvate le modalità di compilazione dei modelli allegati al DM 59/2023 (FIR e Registro di carico e scarico) nonché i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate e i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti (come previsto alle lettere d), e) ed f) dell’art.21 del sopracitato DM RENTRI).

Le istruzioni operative per l'accesso e l'iscrizione al sistema

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del DM 59/2023, il D.D. 143/2023 del 6 novembre approva quindi il documento allegato concernente le "Modalità operative" di seguito indicate:

  • Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

IL D.D. 143/2023 E L'ALLEGATO CONTENENTE LE MODALITA' OPERATIVE E LE ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL RENTRI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO.

Allegati

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