Tracciabilità dei rifiuti, ecco il RENTRI in Gazzetta Ufficiale: dal 15 giugno 2023 cambia tutto. I dettagli
I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art.216 del TU Ambiente.
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio, del decreto n.59/2023 del 4 aprile del MASE inerente il nuovo Regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti, scattano i 15 giorni di 'vacanza' prima dell'entrata in vigore del RENTRI, che sostituisce il 'vecchio' SISTRI.
Il provvedimento, infatti, entra in vigore dal 15 giugno 2023.
RENTRI: cosa riguarda
Il RENTRI, che sarà gestito dal MITE, disciplina tra l'altro:
- il sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrato nel registro elettronico nazionale dei rifiuti, istituito dalla legge 12/2019;
- le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti;
- l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, disponendo in particolare:
- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli artt.190 e 193 del d.lgs.152/2006 (Testo Unico Ambiente) con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui sopra;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art.188-bis, comma 4, lettera h), del d.lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
Chi deve iscriversi
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art.6 del decreto-legge 135/2018, come convertito dalla legge 12/2019, e cioè:
- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all’art.189, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui all’articolo 13, comma 1, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
Cosa si deve inserire nel sistema
I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art.216 del d.lgs. 152/2006, con le modalità indicate all’articolo 21 specificando gli estremi dei relativi provvedimenti.
Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.
L’inserimento di informazioni non veritiere o non congruenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art.76 del dpr 445/2000.
La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.258 comma 10 del d.lgs. 152/2006.
RENTRI: l'iscrizione facoltativa
I soggetti non obbligati o per i quali non decorra ancora l’obbligo possono iscriversi volontariamente al RENTRI.
Detti soggetti possono in qualsiasi momento procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Le tempistiche
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a) a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- b) a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- c) a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art.6, comma 3, del DL 135/2018.
Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI
Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti di cui all’art.189 del decreto legislativo 152/2006 e con la banca dati di cui alla legge 70/1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del C.A.D.
RENTRI: modalità operative
La Direzione generale competente del MITE, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce, con uno o più decreti direttoriali:
- a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2016/679;
- b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
- c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
- e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.
A livello operativo: tutto sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
Il decreto approva il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art.190, comma 2, del d.lgs. 152/2006 come riportato nell’allegato al provvedimento.
Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
I costi
L'iscrizione al RENTRI costa 10 euro di diritti di segreteria per tutti, più i contributi annuali che variano per il primo anno da 100 a 15 euro.
Negli anni successivi il contributo varia da 60 a 10 euro.
Formulario su carta nel periodo transitorio
In ultimo, il decreto specifica che, fino alla data di iscrizione al RENTRI, sarà possibile utilizzare il formulario su carta, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva.
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