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Tra SCIA e permesso di costruire: quando la tettoia è off limits e non può essere sanata

Consiglio di Stato: il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio

Era un po' che non ci imbattevamo in una tettoia 'abusiva', e allora eccola qua, nella sentenza n.3708/2022 del Consiglio di Stato, chiamato a dirimere una querelle con protagonista, appunto, una tettoia in legno realizzata in assenza di titolo abilitativo a copertura di un lastrico solare.

Tra SCIA e permesso di costruire: quando la tettoia è off limits e non può essere sanata

La tettoia della discordia

La proprietaria inoltrava una SCIA in sanatoria ma il comune gliela negava, in quanto:

  • i) le difformità riscontrate non riguardavano soltanto l’ampliamento di 14 mq, ma anche il fatto che la tettoia non era amovibile ma permanente e aveva gli allacci per la luce e acqua, cosicché i titoli adottati (CILA e SCIA) non erano idonei;
  • ii) mancava l’autorizzazione del condominio;
  • iii) le modifiche del prospetto e strutture pesanti e permanenti non erano sanabili.

Per il comune, quindi, serviva il permesso di costruire. Il Tar Campania confermava tutto e allora si arrivava a Palazzo Spada per la decisione definitiva.

 

Tettoia: quando la SCIA, quando il permesso?

Anche per il Consiglio di Stato l’intervento realizzato avrebbe richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.

Queste le basi per la differenza di titolo necessario ricordate nella sentenza:

  • il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoria è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694);
  • l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 1272).

 

La grande tettoia modifica l'edificio ...

Nel caso in esame, la realizzazione della tettoia ‒ per le sue rilevanti dimensioni (105 mq di superficie, con un’altezza al colmo di oltre 3 metri) e caratteristiche strutturali (opera in pilastri e travi di legno, ancorata al piano di calpestio tramite piastre annegate nel pavimento e bullonate ai pilastri, e l’impatto rilevante sulla sagoma dell’edifico) ‒ ha sicuramente innovato il preesistente manufatto, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, determinando una chiara variazione planivolumetrica ed architettonica, con la conseguenza che si rendeva necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

 

... e non è una pertinenza

Inoltre:

  • per le stesse caratteristiche di ingombro e dimensioni, deve escludersi che una siffatta stabile trasformazione dell’assetto edilizio preesistente in termini di sagoma, volume e superficie potesse integrare una «pertinenza» in senso urbanistico;
  • la qualifica di pertinenza urbanistica è infatti applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615).

Tra l'altro, le difformità tra l’opera realizzata e i grafici di progetto allegati alla SCIA del 2014 riguardavano: sia le maggiori dimensioni dell’opera realizzata, sia la natura della struttura, la quale, lungi dall’avere caratteristiche tecnico-strutturali del tipo provvisionale completamente smontabili e amovibili in qualsiasi momento, è invece una struttura pesante e permanente, trattandosi di tettoia costituita da strutture verticali in pilastri di legno e orizzontali in travi di legno, ancorata al pavimento tramite piastra annegata nel piano di calpestio e bullonata ai pilastri di legno, al di sotto della quale sono predisposti gli impianti idrico ed elettrico.

 

E la precarietà?

Infine, si evidenzia che, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato, non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato: se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (le affermazioni secondo cui i materiali utilizzati dall’appellante sono di ultima generazione e tali da resistere a vento ed eventi atmosferici di rilevante entità non colgono quindi nel segno).

Insomma: non si può accettare la SCIA in sanatoria, bisogna demolire la tettoia abusiva.

 

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