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Tra primo e terzo condono edilizio, occhio ai vincoli: quando l'abuso non prende la sanatoria

Il Consiglio di Stato torna sulle regole del Terzo Condono edilizio ricordando che la sanatoria straordinaria ex art.32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Ci sono abusi edilizi che non si possono 'sanare', perché il vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, basta e avanza per soffocare qualsiasi tentativo di condono edilizio, come spiegano bene sia il Testo Unico Edilizia che i provvedimenti dedicati ai singoli condoni.

La sentenza 8643/2022 dello scorso 10 ottobre del Consiglio di Stato tratta proprio di questo, all'interno del ricorso contro il respingimento, da parte del comune, di 3 istanze di condono edilizio, presentate ex art. 32 del DL 269/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio), convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e relative ad opere abusive realizzate su un immobile.

Istanze di (terzo) condono edilizio: le opere

Nel caso di specie, le istanze di condono riguardano:

  • un parco giochi per bambini costituito da officina, autoscontro, cassa autoscontro, cassa giochi vari, gru pesca, giostra con cassa;
  • un fabbricato adibito a bar e tavola calda realizzato mediante struttura costituita da telai in acciaio ancorati su soletta in c.a., tamponatura in blocchetti di calcestruzzo e tramezzi in cartongesso;
  • una tettoia aperta di protezione degli agenti atmosferici di un’area destinata a parco giochi per bambini, costituita da telai in acciaio ancorati su plinti in c.a. e copertura in lamiera grecata opaca e trasparente. 

Tali opere sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 25 febbraio 1974, anteriore all’edificazione delle opere.

Secondo l’appellante la sussistenza di un vincolo come quello operante per l’area non comporterebbe l’impossibilità di accedere al condono di cui alla L. n. 326/2003 stante il richiamo alle previsioni contenute negli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985 (primo condono edilizio).

Le coordinate della sanatoria straordinaria: niente condono con vincolo di inedificabilità prima dell'esecuzione delle opere

Palazzo Spada ricorda che il combinato disposto dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni: 

  • l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;
  • la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;
  • la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).

Terzo condono edilizio: le coordinate della sanatoria straordinaria

Cassazione: rispetto a primo e secondo condono edilizio, col terzo condono è stato ristretto notevolmente il campo di operatività della sanatoria straordinaria. Scopri tutto!

Le regole del terzo condono edilizio: sanatoria solo per interventi minori

In aggiunta, il Consiglio di Stato ricorda che, sempre con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 del DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

Ma nel caso di specie le opere realizzate dagli appellanti non rientrano tra i c.d. abusi minori e sono, inoltre, edificati successivamente all’imposizione di vincolo specifico ad opera del D.M. 25 febbraio 1974.

In questa situazione deve, quindi, il TAR Lazio ha deliberao correttamente in ordine alla non conformità delle opere rispetto alle prescrizioni valevoli per l’area e non occorre investire l’Autorità preposta alla tutela del vincolo in quanto le ragioni ostative alla condonabilità delle opere sin qui esposte rendono superfluo il parere in difetto dei presupposti normativi per accedere all’istituto.


LA SENTENZA 8643/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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