Titoli Abilitativi
Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, i titoli abilitativi in edilizia sono: CILA (comunicazione inizio attività asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e PDC (permesso di costruire).
Non va poi dimenticato l'ampio settore dell'edilizia libera, settore in cui sono inclusi tutti gli interventi che non necessitano di alcun titolo.
Il Testo Unico per l’Edilizia – DPR 380/2001 – ha subito profonde modifiche, prima ad opera del decreto-legge 69/2024 e poi della legge di conversione 105/2024. Ecco il testo coordinato in PDF aggiornato a luglio 2024, con l’evidenza delle modifiche e un praticissimo indice interattivo che consente una pratica consultazione.
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Genio Civile: la mancanza del nulla osta comporta la demolizione?
Il nulla osta del Genio Civile rappresenta un'autorizzazione imprescindibile per la realizzazione di opere strutturali in Italia, assicurando la conformità dei progetti alle normative tecniche e a quelle sismiche. La recente sentenza del Tar Lazio n. 8858/2024 sottolinea l’importanza del nulla osta, confermando che la sua assenza può avere un impatto significativo sui procedimenti edilizi e sulla sicurezza pubblica.
Pensieri e retropensieri sul Salva Milano
L'autore fornisce un commento tecnico al disegno di legge Salva Milano, partendo dal concetto di interpretazione autentica del Testo Unico Edilizia e proseguendo con l'analisi della possibile convivenza della legge regionale con quella statale, dei presupposti, delle contraddizioni, delle motivazioni e degli effetti retroattivi del provvedimento.
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Quando la pergotenda diventa un problema e richiede un titolo abilitativo
La recente sentenza del Tar Lazio n. 20270/2024 chiarisce i limiti dell'edilizia libera per le pergotende in aree vincolate. Il caso di Frascati sottolinea quando tali strutture richiedano autorizzazioni paesaggistiche e il rispetto delle normative locali per evitare sanzioni e ordini di demolizione.
Da abitazione a ufficio: ieri serviva il permesso, col Salva Casa può bastare la SCIA
Un cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a ufficio con semplice redistribuzone degli spazi interni, prima del Decreto Salva Casa, richiedeva sempre il permesso di costruire in quanto mutamento urbanisticamente rilevante mentre oggi, con le nuove regole, si può procedere anche con la SCIA se non ci sono opere o se gli interventi sono assentibili con la CILA, e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.
CILA e SCIA, a voi due: caratteristiche, differenze, modalità di controlli del comune
Mentre per la SCIA l'amministrazione comunale deve esercitare i poteri inibitori o di controllo entro 30 giorni, per la CILA non è previsto alcun termine perentorio per il controllo, ma solo un potere sanzionatorio e repressivo nei casi di irregolarità del documento o esecuzioni di lavori che richiedono titoli abilitativi diversi.
I titoli abilitativi nell'edilizia sono atti amministrativi necessari per poter eseguire interventi edilizi su edifici o terreni. Questi titoli sono strumenti di controllo dell'attività edilizia da parte delle autorità pubbliche e garantiscono che le opere rispettino le normative urbanistiche e di sicurezza.
Ecco i titoli abilitativi edilizi in Italia:
PDC - Permesso di costruire: Questo è il titolo abilitativo principale per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia di rilevante impatto. Viene rilasciato dal Comune dopo una valutazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e ambientali.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): È una procedura semplificata per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e altri interventi minori. La SCIA permette di iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione della segnalazione, senza attendere un'autorizzazione formale, ma sottoponendosi comunque ai controlli successivi.
CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): Necessaria per interventi di manutenzione straordinaria di minore entità, come modifiche interne senza alterazione della volumetria complessiva dell'edificio o modifiche esterne che non comportano aumento di superficie. Anche in questo caso, i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della comunicazione.
Edilizia libera: Include una serie di interventi che non richiedono titoli abilitativi specifici, come le opere di manutenzione ordinaria, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche senza opere strutturali, installazione di pannelli solari e fotovoltaici al di fuori dei centri storici, e altre attività minori definite dalla legge.
Ogni tipo di intervento edilizio deve essere realizzato nel rispetto delle normative tecniche e urbanistiche vigenti, e in alcuni casi potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni o nulla osta, ad esempio in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali.