Titoli Abilitativi
Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, i titoli abilitativi in edilizia sono: CILA (comunicazione inizio attività asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e PDC (permesso di costruire).
Non va poi dimenticato l'ampio settore dell'edilizia libera, settore in cui sono inclusi tutti gli interventi che non necessitano di alcun titolo.
Il Testo Unico per l’Edilizia – DPR 380/2001 – ha subito profonde modifiche, prima ad opera del decreto-legge 69/2024 e poi della legge di conversione 105/2024. Ecco il testo coordinato in PDF aggiornato a luglio 2024, con l’evidenza delle modifiche e un praticissimo indice interattivo che consente una pratica consultazione.
Gli ultimi articoli sul tema
Salva Casa: costi e tempi di pagamento della nuova sanatoria
Le sanzioni variano a seconda che si tratti di variazioni essenziali, parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA e assenza di SCIA, a seconda che si tratti di doppia conformità semplificata o standard e dipendono dall'aumento del valore venale dell'immobile: per un intervento eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, si va da 1.032 a 10.328 euro. Il pagamento avviene in due fasi distinte
Doppia conformità urbanistica: tempistiche e condizioni
Mentre per gli abusi 'minori, cioè effettuati in parziale difformità dal permesso di costruire o SCIA, in assenza di SCIA o in variazione essenziale ex art.32 dpr 380/2001, opera la doppia conformità semplificata che prevede la conformità dell'opera alle regole edilizie 'ieri' e a quelle urbanistiche 'oggi', gli abusi edilizi maggiori soggiaciono sempre alle vecchie regole della doppia conformità rafforzata. L'istanza va presentata, in ogni caso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ingiunto per il ripristino dello stato dei luoghi.
Salva Casa e cambi di destinazione d'uso: le regole sui titoli abilitativi necessari
Il Salva Casa ha operato un vasto restyling per i cambi di destinazione d'uso, di fatto liberalizzati per le unità immobiliari, sia per quanto riguarda i mutamenti orizzontali (all'interno della stessa categoria) che verticali (tra categorie diverse): può bastare la SCIA in assenza di opere o con opere assentibili con SCIA e CILA, mentre serve il permesso di costruire se le opere contestuali al cambio d'uso lo richiedono. I comuni, in ogni caso, possono prevedere, con specifiche condizioni, regole più restrittive.
Le opere in legno rientrano nell'edilizia libera?
L'art. 6 del DPR 380/2001, Testo Unico dell'Edilizia, regola le opere edilizie soggette a titolo abilitativo, evidenziando l'importanza del comma 1, lett. e-quinquies, che stabilisce le tipologie di opere realizzabili in edilizia libera, ossia senza necessità di permesso di costruire. Una recente sentenza del Tar del Veneto ha chiarito che un capanno in legno utilizzato come ripostiglio non richiede autorizzazione edilizia.
Ampliamento del balcone: SCIA o permesso di costruire? Occhio all'abuso
La realizzazione di uno sporto-balcone in prosecuzione del pianerottolo di accesso all'unità immobiliare, completo di ringhiera e pavimentazione, al posto di una tettoia a servizio dell'unità immobiliare sottostante, configura una ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire.
Abusi edilizi ante 1967: è il privato a dover fornire le prove della risalenza nel tempo
L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro una data utle, nel caso il 1° settembre 1967, comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto.
I titoli abilitativi nell'edilizia sono atti amministrativi necessari per poter eseguire interventi edilizi su edifici o terreni. Questi titoli sono strumenti di controllo dell'attività edilizia da parte delle autorità pubbliche e garantiscono che le opere rispettino le normative urbanistiche e di sicurezza.
Ecco i titoli abilitativi edilizi in Italia:
PDC - Permesso di costruire: Questo è il titolo abilitativo principale per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia di rilevante impatto. Viene rilasciato dal Comune dopo una valutazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e ambientali.
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): È una procedura semplificata per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e altri interventi minori. La SCIA permette di iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione della segnalazione, senza attendere un'autorizzazione formale, ma sottoponendosi comunque ai controlli successivi.
CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): Necessaria per interventi di manutenzione straordinaria di minore entità, come modifiche interne senza alterazione della volumetria complessiva dell'edificio o modifiche esterne che non comportano aumento di superficie. Anche in questo caso, i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della comunicazione.
Edilizia libera: Include una serie di interventi che non richiedono titoli abilitativi specifici, come le opere di manutenzione ordinaria, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche senza opere strutturali, installazione di pannelli solari e fotovoltaici al di fuori dei centri storici, e altre attività minori definite dalla legge.
Ogni tipo di intervento edilizio deve essere realizzato nel rispetto delle normative tecniche e urbanistiche vigenti, e in alcuni casi potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni o nulla osta, ad esempio in aree sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali.