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Tettoie e gazebo tra permesso di costruire, autorizzazioni sismiche e paesaggistiche, condoni: come districarsi?

Consiglio di Stato: la tettoia installata nel terreno adiacente al fabbricato con vano fuori terra sottostante, provvisto di apertura, sebbene di natura pertinenziale, è una “nuova costruzione” e necessita di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, in quanto ubicata in una zona di pregio ambientale e/o paesaggistico

Quando un gazebo 'diventa' tettoia? E quando non si può parlare di ristutturazione edilizia, in quanto siamo di fronte ad una nuova costruzione con tutti gli annessi e connessi del caso?

A queste - e altre - domande risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 7469/2021 dello scorso 10 novembre, interessante perchè tratta di un'opera edilizia piuttosto gettonata - la tettoia - e va a toccare svariati aspetti inerenti i titoli abilitativi necessari.

Un privato ricorre al Consiglio di Stato dopo che il TAR competente aveva respinto il suo ricorso contro l'ordinanza di ingiunzione per la demolizione di due tettoie.

Secondo il TAR, l'intervento edilizio doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia e comunque le due tettoie erano state realizzate in una zona vincolata (art.142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004) ed “in difformità dal Regolamento Urbanistico, senza il consenso dei terzi e senza deposito dei calcoli statici strutturali”.

 

L'autorizzazione paesaggistica mancante

Il provvedimento assume anche la configurazione di un provvedimento di annullamento dell'assenso alla DIA priva di autorizzazione paesaggistica.

Le due tettoie in questione hanno creato “superfici utili”, per cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

L’assenza dell’autorizzazione paesaggistica costituisce senz’altro un interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, che prevale sulla circostanza acclarata che le due tettoie di cui è causa erano state già realizzate oltre 7 mesi prima dell’adozione del provvedimento impugnato, in quanto ai sensi del citato combinato disposto non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Le tettoie in questione non potevano essere assentite con DIA.

 

Le due tettoie della discordia

Sempre secondo i giudici del TAR:

  1. la tettoia installata nel terreno adiacente al fabbricato con vano fuori terra sottostante, provvisto di apertura (che doveva essere utilizzato dai tecnici dell’Acquedotto Lucano), sebbene di natura pertinenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), dpr 380/2001 doveva essere qualificata come “nuova costruzione” e perciò necessitava del permesso di costruire, poiché era stata ubicata in una zona di pregio ambientale e/o paesaggistico. A riprova di ciò, va evidenziato che l’immobile di cui si discorre ricade nell’ambito urbano destinato “Spazi aperti privati inedificabili” del vigente regolamento urbanistico ex art. 16 l.r. n. 23/1999, approvato con del. C.C. n. 63 del 19.12.2009;
  2. l’altra tettoia, installata a destra dell’ingresso dell’abitazione del ricorrente su un solaio aggettante (tipo balcone), costruito al disopra di un’altra tettoia di proprietà altrui, rientra nell’ambito oggettivo dell’intervento di ristrutturazione edilizia ex artt. 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, lett. c), dpr 380/2001 e perciò necessitava del permesso di costruire, poiché costituisce un nuovo elemento che trasforma la sagoma ed il prospetto del preesistente organismo edilizio.

Tettoie e gazebo tra permesso di costruire, autorizzazioni sismiche e paesaggistiche, condoni: come districarsi?

No alla compatibilità paesaggistica

Secondo l'appellante, il comune avrebbe dovuto valutare, preventivamente, la possibilità di rimuovere il vizio ovvero l'acquisizione della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Il Consiglio di Stato è di diverso avviso, in quanto il TAR ha correttamente affermato che, secondo un indirizzo costante e pacifico, l’annullamento d’ufficio può essere adottato soltanto in presenza di un interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, che deve essere comparato con l’interesse privato confliggente e valutato come prevalente.

Tale presupposto ricorre nella fattispecie in esame, perché le due tettoie in questione hanno creato “superfici utili”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004 non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Pertanto, dalla predette norme si desume che l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica costituisce senz’altro un interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, che prevale sulla circostanza acclarata che le due tettoie di cui è causa erano state già realizzate in data 8.11.2012, cioè oltre 7 mesi prima dell’adozione del provvedimento impugnato, in quanto ai sensi del citato combinato disposto non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

 

Le superfici utili

Secondo l'appellante la sentenza appellata sarebbe erronea ed antigiuridica nella parte in cui ha ritenuto che "le due tettoie in questione hanno creato "superfici utili", ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), d. lgs. n. 42/2004 non può essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria".

La realizzazione di una tettoia aperta su tre lati (l'una) o, addirittura, su quattro lati (l'altra), non configurerebbe una superficie utile rilevante ai fini del divieto di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 comma 4 del d.lgs. 42/2004.

La superficie utile dovrebbe coincidere con la superficie abitabile ovvero con i volumi effettivamente utilizzabili. In tale contesto, sarebbe evidente che una mera tettoia aperta esterna non comporta alcun incremento di superficie utile.

L'incremento di superficie assumerebbe quindi rilevanza solo se associato ad un incremento di volume, nella specie, inesistente.

Ne deriva che l'autorizzazione postuma - se dovuta - può essere rilasciata in quanto l'intervento in oggetto non comporta alcun incremento di superfici utili e di volumi.

Le tettoie sarebbero smontabili e solo poggiate, di conseguenza, l'appellante potrebbe smontarle, ripresentare la domanda di permesso di costruire (recte: scia) e realizzarle ex novo.

Inoltre, trattandosi di due tettoie in legno, completamente aperte, sarebbero del tutto irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.

Niente di tutto questo, per Palazzo Spada, che conferma gli orientamenti sopracitati del TAR confermando che entrambi i manufatti hanno caratteristiche tali da alterare il paesaggio e dunque richiedono il previo rilascio, ove possibile, dell'autorizzazione paesaggistica, assente nel caso di specie.

 

I gazebo, i calcoli statici e l'autorizzazione sismica

Infine, sempre secondo l'appellante, l'intervento in contestazione (realizzazione, a suo dire, di due gazebo) è pienamente conforme sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, in quanto rispetterebbe puntualmente tutte le prescrizioni dettate dall'art. 34 del regolamento urbanistico comunale, il quale prevede espressamente la realizzazione di gazebo della tipologia in oggetto.

E' erroneo, quindi, l'ordinanza impugnata, con la quale è stato ordinato "il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi vigenti".

Ritiene, inoltre, che la realizzazione del gazebo non abbia previsto alcuna opera in cemento armato. Si tratterebbe di un gazebo poggiato su opere regolarmente assentite e realizzate, senza ancoraggio.

La struttura, cioè, sarebbe stata realizzata con autonomo atto di assenso edilizio, mentre il gazebo, oggetto di DIA, è semplicemente poggiato sul massetto già realizzato e già assentito.

Il giudice di prime cure, quindi, sarebbe incorso in un evidente errore di fatto in quanto il massetto non è stato realizzato con la DIA. Di conseguenza, trattasi di opere non soggette al preventivo deposito dei calcoli statici, anche in virtù della circolare della Regione Basilicata n. 78309/76AZ/2011.

Anche qui Palazzo Spada smonta tutto: per entrambe le tettoie occorreva l'autorizzazione sismica che nel caso di specie non è stata rilasciata. È infondata la tesi dell'appellante, secondo cui non occorreva alcuna autorizzazione sismica.

Infatti entrambe le tettoie sono state realizzate su un massetto di cemento armato avente lo spessore 30 cm., mentre le tettoie esentate dall’autorizzazione sismica ai sensi della delibera della giunta regionale n. 739 del 12.6.2012 sono solo quelle che non poggiano su strutture di cemento armato.

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