Tettoia tra SCIA e permesso di costruire: il titolo abilitativo giusto
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio. SCIA sufficiente se per la conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono.
Quando è necessario il permesso di costruire per realizzare una tettoia? E quando invece potrebbe bastare una SCIA considerando la tettoia come pertinenza?
Prova a chiarire alcuni dubbi il Tar Lazio nella sentenza 16575/2024 del 24 settembre, inerente il ricorso contro l'ordinanza di demolizione ingiunta da un comune per una tettoia costruita all'interno di una pertinenza dell'immobile.
Tettoia: permesso di costruire o SCIA?
Secondo la ricorrente, la tettoia, siccome di modeste dimensioni, fatta di legno e di materiali plastici, non potrebbe essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l'art. 10, comma 1 del dpr 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti alla preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, comma 1 del medesimo d.P.R (oggi sarebbe la SCIA)
Di conseguenza, la sanzione applicabile doveva essere quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del dpr 380/2001 e non già la demolizione prevista dall'art. 33 dello stesso Testo Unico Edilizia.
Tettoie: come riconoscere il titolo abilitativo giusto
Il TAR, per sbrogliare la matassa, richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio; l'installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accedono. Quindi, quando assolvono la funzione di elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche e possono ritenersi liberamente edificabili ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano palese la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale”.
Il concetto di pertinenza
I giudici proseguono la loro analisi ricordando che al concetto di “pertinenza”, in campo urbanistico-edilizio, va attribuito un significato più ristretto e meno ampio rispetto alla definizione civilistica di cui all’art. 817 del cod.civ., essendo configurabili come tali “solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscono la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico, e dovendosi altresì tener conto, oltre che della necessità e oggettività del rapporto pertinenziale, anche della consistenza dell’opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essendo il vincolo pertinenziale caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa”.
Tettoia aperta su tutti i lati: basta la SCIA, demolizione illegittima
La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.
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Il pergolato che diventa tettoia richiede il permesso di costruire
Per fare un esempio calzante, il TAR ricorda che persino il pergolato, che rientra, in linea generale, nell'attività edilizia libera, è soggetto al permesso di costruire “quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile", in quanto "diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio” (cfr. Cons. St., IV, n. 5008/2018), poiché comporta un considerevole impatto edilizio, si estende su una superficie considerevole e risulta stabilmente ancorato al suolo.
Tettoia di 20 metri quadri: non si scappa dal permesso di costruire
Basandosi sui principi di cui sopra, il Collegio non ha dubbi sul fatto che per 'questa' tettoia servisse il permesso di costruire.
Il riferimento è alle dimensioni, tutt’altro che modeste della tettoia stessa, pari a circa 20 mq, nonché alla sua chiusura da un lato e frontale da vetri e dal muro, nonché da una porta.
Pertanto, il predetto manufatto – come correttamente indicato nell’atto impugnato - secondo il combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire, la cui mancanza legittima la sanzione demolitoria.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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