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Tettoia tra permesso di costruire, SCIA ed edilizia libera: il titolo abilitativo giusto

Una tettoia di copertura può ritenersi sottratta dal regime del permesso di costruire solo ove la sua conformazione e la ridotta dimensione rendono evidente e riconoscibile la finalità di arredo o di riparo e protezione. Se, invece, incide sull'assetto edilizio modificandolo, è necessario il titolo abilitativo.

Per realizzare una tettoia è sempre necessario richiedere il permesso di costruire o ci sono dei casi nei quali può bastare una SCIA, o ancora si può procedere in edilizia libera?

Dipende da tanti fattori: dimensioni, caratteristiche, pertinenzialitò, funzione di arredo o copertura, temporaneità: ne trattano due recenti sentenze del Tar Campania, le n.6292 e 6311, che sono utli per spiegare, appunto, i confini che separano la tettoia dalla richiesta (o meno) del titolo abilitativo pieno, e soprattutto ad evitare di incappare in abusi edilizi sanzionabili con l'ordine demolitorio.

 

La tettoia metallica con copertura a doppia falda per il parcheggio

Nel primo caso, siamo di fronte al ricorso contro l'ordine di demolizione impartito per una tettoia metallica di mt 5 x 4, alta 2,40 metri, con copertura a doppia falda, priva di pilastri, ancorata alle pareti di due fabbricati preesistenti e prospicienti tra loro, realizzata a copertura dell'esistente area scoperta e adibita a parcheggio coperto per auto.

Secondo i ricorrenti, la tettoia edificata non sarebbe qualificabile quale nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/2001, necessitante il permesso di costruire, ma sarebbe ben assentibile mediante SCIA, data la sua modesta dimensione, la sua evidente funzione di riparo dagli agenti atmosferici delle auto e la sua inidoneità a trasformare l'edificio cui è annessa.

Niente da fare: il TAR richiama infatti la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla stregua della quale “In materia edilizia la realizzazione di una tettoia va configurato dal punto di vista urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto "non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera” (Cons. Stato Sez. VI, 14/03/2023, n. 2629).

Nel caso di specie, la tettoia edificata presenta le caratteristiche tali per integrare una nuova costruzione; la stessa, infatti, non è interrata, appare di non modeste dimensioni (5 mt per 4 con h 2,40) ed è ancorata stabilmente alle pareti di due fabbricati preesistenti.

Per l'edificazione del manufatto era, quindi, necessaria l'acquisizione di un permesso di costruire, ex art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/01, che è però mancata.

Ergo: senza permesso di costruire la tettoia è illegittima e va demolita.

 

Struttura in ferro: la seconda tettoia

Nel secondo caso, si tratta di una tettoia in ferro con copertura in plastica pesante (telo PVC), di dimensioni significative:

  • lunghezza: 31 metri.
  • larghezza: 7 metri.
  • altezza: tra 6,17 metri (massima) e 3,74 metri (minima).

La tettoia era utilizzata per riparare materiale in vendita (pellet) ed era aperta su tre lati.

Secondo il ricorrente, la tettoia rientrava nella nozione di edilizia libera (es. "gazebo" o "pergolato") e non sarebbe stato necessario un permesso di costruire.

 

Tettoia pertinenziale con SCIA o in edilizia libera: quando il permesso di costruire non serve

Perché possa essere esentata dal permesso di costruire, una tettoia deve essere strumentale all'opera accessoria principale, risultandone una pertinenza: se è di dimensioni modeste e non crea nuovo volume o superficie, rientra nell'edilizia libera o al massimo può richiedere una semplice SCIA.


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Consistenza e dimensioni: quando non si scappa dal permesso di costruire

Per il TAR, la consistenza e le dimensioni della struttura intelaiata in ferro contestata - con riferimento alla quale mancano, nel ricorso, deduzioni di segno contrario - denotano in maniera inequivocabile l'esistenza di un manufatto non irrilevante dal punto di vista edilizio.

Infatti, gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.

Quando tali strutture incidono, invece, sull'assetto edilizio preesistente e consistono nell'aggiunta di un elemento strutturale nuovo all'edificio cui accedono, comportandone una modifica del prospetto, allora necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire.

In questo caso, quindi, per le sue dimensioni, solidità e stabilità, la tettoia non può essere considerata una struttura di arredo urbano o di protezione temporanea.

Non si può entrare nel regime di edilizia libera o SCIA in quanto:

  • la struttura non è temporanea né contingente;
  • le sue dimensioni e la sua stabilità indicavano una natura permanente.

In ogni caso, conclude il TAR, anche strutture apparentemente "leggere" o "accessorie" possono necessitare di un permesso di costruire se modificano l’assetto edilizio o se non sono temporanee.


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