Tettoia: quando servono sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica
Le opere realizzate senza autorizzazione all'interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, ivi comprese le tettoie, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale
Una tettoia avente la superficie di circa 3,50 metri per 4,00 metri, pari a 14 mq e altezza di 2,30 metri, non può prescindere dall'autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, aldilà di ogni considerazione sulla pertinenzialità dell'opera.
Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 1308/2024 dello scorso 30 aprile, inerente il ricorso contro un'ordinanza di demolizione emessa da un comune per "Opere eseguite in assenza di titoli abilitativi".
La tettoia del contendere
Si tratta, nello specifico, della posa in opera di una veranda e della realizzazione di una tettoia posta a confine a copertura parziale della rampa dell’accesso carraio.
Per i ricorrenti, gli interventi sarebbero riconducibili all’edilizia libera, in quanto opere di manutenzione straordinaria (in specie la tettoia) presenti in loco da oltre quarant’anni e irrilevanti sotto il profilo paesaggistico.
Ma il comune ha adottato l'ordinanza di demolizione attraverso la quale è stata disposta la rimozione della “tettoia avente misure mt. 3,50 x 4,00”, qualificata quale nuova costruzione, necessitante di un permesso di costruire e di un titolo paesaggistico.
Tettoia abusiva in zona vincolata: cambia tutto
Il TAR in primis evidenzia che sotto il profilo paesaggistico, diversamente per quanto accade negli ambiti urbanistico ed edilizio, assume rilievo tutto ciò che risulta percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico.
Peraltro, in questo caso, la tettoia realizzata in assenza del preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica ha una struttura in ferro e un ingombro non indifferente.
Tettoia in legno: le grandi dimensioni portano al permesso di costruire
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell'edificio.
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Opere senza autorizzazione paesaggistica: si demolisce di default
La giurisprudenza ha costantemente affermato che le opere realizzate senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, anche se astrattamente riconducibili al concetto di pertinenza, ivi comprese le tettoie, debbono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004: difatti “laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica”.
Questo tra l'altro, è confermato anche dal DPR 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) che sottopone a procedimento autorizzatorio, sebbene semplificato, la “realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc”.
Essendo, quindi, stato realizzato l'abuso in un ambito sottoposto a vincolo, la carenza di un provvedimento di autorizzazione (o compatibilità) paesaggistica rappresenta un impedimento assoluto alla permanenza (o regolarizzazione) del manufatto anche da un punto di vista edilizio.
Secondo l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004, infatti, “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.
In definitiva, in assenza del previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica, risulta legittima (e atto dovuto) l'adozione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in capo ai ricorrenti.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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