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Tettoia: la chiusura vuole il permesso di costruire, non bastano SCIA e CILA

Tar Lazio: la chiusura di un tettoia con infissi in legno, vetri e muratura non ha carattere temporaneo né natura pertinenziale, in quanto, mediante la chiusura dei lati, comporta la realizzazione di un nuovo locale

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Non si vive di soli pergolati, per cui attenzione massima a quel che fate...anche con le tettoie! Se, ad esempio, le chiudete ai lati, con materia leggero e facilmente rimovibile (legno e vetro) per proteggere dalle intemperie gli elementi d’arredo collocati, non vi basterà una semplice DIA (oggi SCIA) e tantomeno una CILA, soprattutto se...per farlo, andate a 'creare' di fatto un nuovo locale.

Lo ricorda la sentenza 1888/2020 dello scorso 11 febbraio del Tar Roma che ha pizzicato in fallo il proprietario di un immobile il quale aveva realizzato una tettoia - previa presentazione di una D.I.A. - che successivamente aveva provveduto a chiudere ai lati, con materia leggero e facilmente rimovibile (legno e vetro) al fine di proteggere dalle intemperie gli elementi d’arredo ivi collocati.

La tettoia chiusa configura un nuovo locale

Il comune, a seguito di rapporto amministrativo della Polizia Municipale, aveva ingiunto quindi la sospensione lavori, demolizione - e rimessa in pristino dello stato dei luoghi - delle opere asseritamente abusive consistenti in: “Ampliamento sul terrazzo di pertinenza del medesimo attraverso la chiusura di una tettoia, legittimata con D.I.A., ricavandone locale a destinazione residenziale, chiusura realizzata con infissi in legno e vetri e muratura, accorpando nell’abuso, previo abbattimento di una parete non portante, una stanza dell’abitazione. La cubatura dell’illecito edilizio e di mc 53, relativamente all’ampliamento e di mc 35 per la stanza preesistente (per un totale di mc 88 circa)”.

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No permesso? No sanzione ma demolizione: ecco perché

Secondo il ricorrente, le opere in contestazione non richiedevano la previa acquisizione del titolo abilitativo in quanto non avrebbero rilevanza urbanistica, non determinano un ampliamento della superficie utile dell’abitazione trattandosi di strutture leggere, facilmente smontabili, per le quali non è necessario il permesso di costruire, essendo sufficiente una semplice DIA; pertanto gli abusi commessi avrebbero potuto semmai giustificare l’irrogazione di una mera sanzione pecuniaria.

Siamo sempre lì, bisogna ricordarsi bene che se la struttura di cui si contende non ha carattere temporaneo, essendo stata fissata in maniera stabile al pavimento, e non ha natura pertinenziale, avendo comportato, mediante la chiusura dei lati, la realizzazione di un nuovo locale (dotato successivamente di impianti di riscaldamento), autonomamente utilizzabile, che incrementa lo spazio abitabile dell’unità preesistente, con modifica della sagoma dell'edificio, incremento della volumetria utile dell’immobile e conseguente aumento del carico urbanistico, non si può MAI parlare di pertinenza.

Serve, assolutamente, il permesso di costruire, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento in merito alla trasformazione di balconi e terrazzi in veranda (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 4389/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5801/2018).

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