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Tettoia fotovoltaica bloccata dall’assenza dall’autorizzazione paesaggistica

Le tettoie fotovoltaiche, sono strutture progettate per produrre energia elettrica attraverso pannelli solari fotosensibili e sono realizzate in materiali come alluminio o legno lamellare. Tuttavia, l'installazione di tali strutture non è arbitraria, recentemente la sentenza del Tar Umbria n.2.2025 sottolinea la necessità di un titolo abilitativo per la realizzazione di opere in contesti sensibili, ribadendo che la conformità alle autorizzazioni è essenziale per evitare sanzioni e garantire la legittimità degli interventi edilizi.

Cosa sapere prima di installare una tettoia fotovoltaica

Una tettoia fotovoltaica è una struttura realizzata in alluminio, acciaio o legno lamellare, la cui peculiarità è quella di produrre energia elettrica, in quanto è coperta da pannelli solari contigui. Essa rappresenta è un vero un impianto fotovoltaico di medio o piccole dimensioni, generalmente di installazione immediata, adatta in presenza di ampi spazi come ad esempio giardini e parcheggi/posti auto.

Queste strutture sono ideali anche per spazi come magazzini, capannoni o centri commerciali, dove possono coprire ampie superfici senza compromettere la funzionalità. Inoltre possono essere installate come coperture di giardini, corti e terrazzi o altre aree residenziali, producendo energia per colonnine, per la rete o per gli edifici serviti.

I pannelli fotovoltaici installati sulle tettoie dovrebbero essere realizzati con materiali ignifughi, in tutto e per tutto simili agli impianti fotovoltaici tradizionali.

Queste strutture rappresentano un'ottima soluzione per integrare la produzione di energia solare con la necessità di protezione dalle intemperie, combinando funzionalità, sostenibilità e risparmio energetico. Nonostante ciò, come per qualsiasi intervento edilizio, bisogna sempre verificare le normative locali e controllare se vi sia la necessità di autorizzazioni prima di procedere con l'installazione.

Tale discorso diventa cruciale per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dove l’installazione di elementi fotovoltaici non è arbitrario ma necessita dell’autorizzazione paesaggistica infatti il DLGS 42/04, Codice dei Beni Culturali, sancisce l’obbligo di ottenere l’autorizzazione anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico qualora siano realizzate in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
A chiarire ulteriormente se una tettoia fotovoltaica necessiti o meno di opportune autorizzazioni, soprattutto se si trova in area soggette a vincolo, è la sentenza del Tar Umbria n.2/2025.

Chiarimenti sul caso della tettoia fotovoltaica e i vincoli paesaggistici

Il caso oggetto del contenzioso risolto dal Tar Umbria ha avuto inizio con l’ordinanza emessa dal Comune di Perugia che ha ordinato la demolizione di diverse opere realizzate dalla società ricorrente. Tra le varie opere contestate, spiccava una tettoia fotovoltaica, struttura che avrebbe dovuto essere in pergolato con pannelli solari per la produzione di 100 kW, ma che era stata invece realizzata come una tettoia con copertura in pannelli metallici compositi, con una superficie totale di circa 550 mq, di cui 140 mq senza pannelli fotovoltaici. Inoltre, l’opera è stata realizzata in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

In base a queste difformità Il Comune di Perugia ne ha contestato la realizzazione, secondo l’amministrazione, il progetto originario prevedeva una struttura portante in acciaio con copertura rigida, mentre la tettoia realizzata presenta una copertura in pannelli metallici, non conforme alle autorizzazioni rilasciate come chiarito nella sentenza “opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire n. **** del ** ** **** e dall’autorizzazione paesaggistica n. **** del ** ** ****, aventi ad oggetto la «realizzazione di un pergolato e di un pannello fotovoltaico per la produzione di 100Kw», consistenti in: «realizzazione, in luogo di quanto autorizzato che doveva essere costituito da una struttura portante in acciaio di un pergolato a due falde (dunque con copertura rigida), di una tettoria fotovoltaica con struttura, anche laddove non ci sono i pannelli fotovoltaici, provvista di coperta in pannelli metallici compositi. La superficie totale della tettoia è di circa 550 mq al lordo dei pannelli fotovoltaici mentre, invece, la falda a nord, costituita dalla sola copertura senza pannelli fotovoltaici, risulta essere di circa 140 mq.”

La società ricorrente ha contestato l’ordinanza comunale sostenendo che la tettoia fotovoltaica rientrasse nelle opere autorizzate, anche se realizzata in modo leggermente diverso rispetto al progetto originario. La società ha inoltre affermato che l’opera contribuisce alla produzione di energia rinnovabile, in linea con le politiche ambientali promosse a livello nazionale ed europeo.

Il Tar analizzando il caso ha ritenuto che le difformità rispetto al progetto autorizzato fosse considerevoli e, unitamente alla mancanza di autorizzazione paesaggistica, rendessero l’opera illegittima, respingendo le argomentazioni della società ricorrente e confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

La sentenza ha sottolineato che la realizzazione della tettoia fotovoltaica è avvenuta in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche, in quanto l’opera non rispetta il progetto autorizzato e non dispone della necessaria autorizzazione paesaggistica infatti “L’intervento realizzato non risulta, difatti, rientrare in alcuna delle ipotesi dell’Allegato A richiamato dall’art. 2 del d.P.R. n. 31 del 2017. Anche ammettendo la riconducibilità dello stesso alla fattispecie di cui al punto B.14 “interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti”, si sarebbe comunque resa necessaria, ai sensi dell’art. 3 del medesimo d.P.R. n. 31 del 2017, la previa autorizzazione paesaggistica, ancorché in forma semplificata.”.

Il Tar per l’Umbria ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che prevede l’obbligo di realizzare opere coerenti con le autorizzazioni rilasciate e le normative vigenti, specialmente in aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

 

LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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