Tettoia e portico in muratura rilevanti: la SCIA non basta, ci vuole il permesso di costruire
Il Tar Lazio chiarisce che due tettoie rispettivamente di 30 e 50 mq. e un portico in muratura di 15 mq., per la loro significativa consistenza ed il conseguente impatto edilizio, sono qualificabili, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10 comma 1 lettera c) dpr 380/01 (Testo Unico Edilizia), come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” perché hanno comportato la modifica di prospetto e sagoma.
Il Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001) non consente la realizzazione, senza permesso di costruire, di due tettoie rispettivamente di 30 e 50 metri quadri e di un portico in muratura di 15 mq. Ma anche l'apertura e la chiusura di due finestre che vanno a modificare il prospetto dell'edificio, se per questo.
Voi direte: vah beh ma 'sono cose che si sanno'.
Mica tanto, considerando la spaventosa mole di sentenze di questo genere, una delle più recenti la n.11999/2022 dello scorso 20 settembre del Tar Lazio, che ha confermato l'abuso edilizio con demolizione per alcune opere edilizie consistenti nella realizzazione, in zona gravata da vincoli archeologico, paesaggistico e di parco, di un ampliamento di 9 mq. al piano terra mediante chiusura di un portico, di una una tettoia di 30 mq., di una pensilina in legno di 5 mq. sorretta da pilastri in muratura, di un portico in muratura di 15 mq. coperto da una tettoia di legno di 50 mq., di una chiusura di due finestre e un’apertura di una nuova finestra al piano seminterrato, di un’apertura di un nuovo ingresso pedonale sul retro del fabbricato e di uno spostamento del precedente ingresso pedonale.
Opere pertinenziali con SCIA? Anche no...
Secondo i ricorrenti, per la realizzazione della tettoia e del portico, costituenti opere pertinenziali o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera, e della pensilina, mera opera di arredo, e per l’apertura di un passaggio pedonale non sarebbe necessario il permesso di costruire ma una semplice dia (oggi SCIA), e quindi il mancato conseguimento del titolo edilizio potrebbe comportare l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.
Ristrutturazione edilizia pesante: serve il permesso di costruire
Il Tar Lazio non ha dubbi e liquida abbastanza velocemente la questione.
Le tettoie ed il portico realizzati dalla ricorrente (le due tettoie rispettivamente di 30 e 50 mq., il portico in muratura di 15 mq.), per la loro significativa consistenza ed il conseguente impatto edilizio, sono qualificabili, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), nella versione vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato, come interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” perché hanno comportato la modifica di prospetto e sagoma per altro su immobili vincolati.
Stesso dicasi in riferimento all’apertura del passaggio pedonale lungo il muro perimetrale e alla pensilina in riferimento alla quale il carattere di mero elemento di arredo (cioè di pertinenza) è da escludersi per le non modeste dimensioni e la consistenza edilizia del manufatto (che è sorretto da pilastri in muratura).
Tutti i sopracitati manufatti, quindi, secondo il combinato disposto degli artt. 3 comma 1 lettera d) e 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire o dia sostitutiva ex art. 23 d.p.r. n. 380/01 la cui mancanza legittima la sanzione demolitoria prevista dagli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08.
La chiusura del portico interno è ristrutturazione edilizia pesante
Riguardo, invece, la chiusura del portico - che sempre secondo i ricorrenti - non avrebbe comportato l’ampliamento di superficie utile dal momento che l’area era già in precedenza chiusa su tre lati e posta all’interno della sagoma dell’edificio, il Tar evidenzia che la totale chiusura del portico e la sua annessione all’abitazione determina, rispetto al precedente organismo edilizio, un aumento di volumetria ad uso abitativo che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), costituisce intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” e, pertanto, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire o dia sostitutiva ex art. 23 d.p.r. n. 380/01.
Apertura e chiusura delle finestre: se comportano la modifica del prospetto dell'edificio...
I ricorrenti deducono anche che l’apertura e la chiusura delle finestre sarebbero state realizzate in sede di costruzione del fabbricato e, comunque, rientrerebbero nel concetto di tolleranza edilizia ex art. 34 comma 2 ter d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) e, in ogni caso, si tratterebbe di interventi assentibili con dia semplice ex art. 22 d.p.r. n. 380/01 (oggi SCIA).
Il motivo è infondato in quanto l’apertura e chiusura delle finestre comporta la modifica del prospetto dell’edificio che, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c) d.p.r. n. 380/01 nella versione applicabile ratione temporis, costituisce intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” assentibile con permesso di costruire o con dia sostitutiva ex art. 23 d.p.r. n. 380/01.
Né, in relazione all’intervento in esame, si può applicare il disposto dell’art. 34 comma 2 ter d.p.r. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) in quanto, a prescindere dalla mancata prova della realizzazione dell’abuso in epoca coeva alla costruzione del manufatto, non risultano ricorrere i presupposti applicativi della disposizione che faceva riferimento alle sole modifiche di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta contenute nel limite del 2% delle misure progettuali.
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