Tettoia e gazebo in legno sul terrazzo: quando serve il permesso di costruire
Una tettoia/gazebo che altera la sagoma del fabbricato non presenta natura pertinenziale in quanto vengono realizzati nuovi volumi, e per essere realizzata necessita del permesso di costruire anche perché manca il requisito della precarietà
E' necessario chiedere ed ottenere il permesso di costruire per una tettoia posta sul terrazzo a livello dell'appartamento, costituita da travi di legno ancorate al suolo con bulloni, con tetto in legno sul quale si apre una tenda e che copre una superficie di circa 22 metri.
Il chiarimento, piuttosto importante e attuale, è contenuto nella sentenza 17877/2024 del 16 ottobre del Tar Lazio, che ha respinto un ricorso contro l'ingiunzione di demolizione del comune, inviata ad un privato per la realizzazione di questa particolare tettoia sul terrazzo.
Il ricorso: è una tettoia pertinenziale?
Secondo gli appellanti, l'opera in questione ricadrebbe nel perimetro dell'art.6 del Testo Unico Edilizia: la tenda non creerebbe alcun impatto sul paesaggio e non altererebbe la struttura dell’immobile creando nuova volumetria.
Si tratterebbe, cioè, di un'opera pertinenziale amovibile, rientrante nell'edilizia libera e per installare la quale la quale non è necessario alcun titolo abilitativo.
Inquadramento dell'abuso edilizio: manca la pertinenzialità
Dalla documentazione fotografica allegata, si può evincere che il manufatto sia qualificabile come gazebo su cui è posizionata una tenda.
Le nozioni di tettoia e gazebo quindi si 'mischiano' per arrivare alla discriminante fondamentale in ottica 'permesso di costruire obbligatorio': infatti, si tratta di una struttura che, benché pertinenziale all'immobile principale, non presenta il carattere di precarietà ed amovibilità.
Non può, quindi essere una pertinenza, in quanto:
- la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili;
- ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, vengono realizzati nuovi volumi, oppure è realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia che alteri la sagoma di un fabbricato assentito.
Tettoie e gazebo in edilizia libera: quali caratteristiche?
Il TAR aggiunge che, ai fini della configurabilità come attività edilizia libera, per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8049).
Il manufatto del 'nostro' caso risulta invece non solo stabilmente ancorato al suolo e costituito da quattro assi fissati in parte alle pareti dell’abitazione ed in parte alla pavimentazione del terrazzo, ma è anche evidentemente destinato ad assolvere alla stabile funzione di migliorare la fruibilità del terrazzo stesso e dunque non si può dire che assolva allo scopo di soddisfare bisogni ed esigenze temporanei.
Pergolato, pergotende, tettoie e strutture fisse: quando serve il permesso di costruire
Una struttura che, pur avendo elementi simili a una pergotenda o a un pergolato, presenta caratteristiche di fissità, ancoraggio al suolo e chiusura perimetrale (ad esempio, teli di plastica, infissi, impianti tecnici come riscaldamento e ventilazione), trasformando di fatto uno spazio aperto in uno spazio chiuso e abitabile, richiede il permesso di costruire per essere realizzata.
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Non c'è precarietà: serve il permesso di costruire
Mancano, quindi, i requisiti di temporaneità e precarietà, visto che, secondo consolidata giurisprudenza, "…la 'precarietà' dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante" (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2015, n. 4116).
In altri termini, ove le opere contestate siano state realizzate, come nel caso in esame, per soddisfare esigenze di carattere permanente alle stesse non potrà attribuirsi carattere precario, con la conseguente necessità del titolo abilitativo.
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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