Tettoia di grandi dimensioni: occhio, serve il permesso di costruire! Riepilogo delle regole
Tar Emilia-Romagna: è necessario il permesso di costruire se la tettoia incide sul carico urbanistico e comporta modifica della sagoma e creazione di volume
Attenzione ai permessi, non fatevi cogliere impreparati: per una tettoia costituita da struttura di sostegno (travi e pilastri) in acciaio e copertura con pannello rigido termo-coibentato per una superficie di mq. 193,63 circa (posizione pilastri), con altezza variabile da mt. 3,46 circa a mt. 3,95 circa e con tamponamento mediante realizzazione di pareti perimetrali in cartongesso, serve obbligatoriamente il permesso di costruire.
Lo ha affermato il Tar Emilia-Romagna con la sentenza 825/2018 dello scorso 9 novembre, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione di demolizione intimata da un comune in merito, appunto, ad una grande tettoia.
Secondo i giudici amministrativi, il concetto di pertinenza edilizia (paventato dal ricorrente) ha una portata assai più ristretta dell'istituto civilistico omologo; inoltre, la tettoia incide sul carico urbanistico e comporta modifica della sagoma e creazione di volume.
La necessità del permesso di costruire - rimarca il Tar - si ricava dall'essere il manufatto di notevoli dimensioni esterno alla sagoma dell'edificio principale che si estende per mq.149,32 sopra la preesistente copertura in latero-cemento e che amplia per mq. 44,31 la parte legittimata, retto da travi e pilastri in acciaio con copertura con pannello rigido termo-coibentato, tamponato da pareti perimetrali in cartongesso.
Insomma, non può pertanto parlarsi di opera pertinenziale né tanto meno di intervento di manutenzione straordinaria rispetto a quanto era stato legittimato dalla D.I.A. del 2002 (che aveva, appunto, consentito l'ampliamento del terrazzo).
Tettoie: tutti i riferimenti urbanistici
I riferimenti sono contenuti nel Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001) agli artt. 3, 10 e 22. La tettoia è l'elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione di spazi pertinenziali. Casi specifici:
- la tettoia aperta sui lati, con copertura che poggia su pilastri, priva di una propria autonomia funzionale economica e sociale e di dimensioni ridotte (NON superiore al 20% del volume dell’unità principale) è da ritenersi sottratta al regime del permesso di costruire/DIA/SCIA super, e sottoposta a “CILA”;
- le tettoie aperte su tre lati non comportano la realizzazione di nuova volumetria e costituiscono opere di carattere accessorio, riconducibili al "concetto di pertinenza" e soggette a mera autorizzazione;
- costituisce invece una nuova costruzione e NON pertinenza di un’unità immobiliare la TETTOIA la cui volumetria (vuoto per pieno) è SUPERIORE al 20% dell’unità principale.
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF