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Tettoia con pannelli fotovoltaici: non basta la SCIA, serve il permesso di costruire. Ecco perché

Una tettoia della superficie di circa 75 mq è un'opera dalle dimensioni tutt'altro che modeste e idonee a consentirne un utilizzo autonomo rispetto all'edificio principale, pertanto abusiva senza il permesso di costruire.

Una tettoia in ferro tubolare aperta su tre lati e copertura in lamiere zincate, avente dimensioni 15 x 5,10 metri, al di sopra della quale risultano installati pannelli fotovoltaici, non si può considerare alla stregua di una pertinenza all'edificio principale: in virtù delle 'regole' del Testo Unico Edilizia, è un'opera edilizia a se stante che richiede l'ottenimento del permesso di costruire per essere realizzata.

Lo ricorda il Tar Campania nella sentenza 516/2024 dello scorso 22 gennaio, riferita al ricorso del privato contro la demolizione impartita dal comune per l'opera sopracitata.

 

Tettoia pertinenziale? I tentativi del ricorrente per la fiscalizzazione dell'abuso

In particolare, il ricorrente lamenta che la tettoia avrebbe carattere pertinenziale, essendo posta in stretto rapporto funzionale con l’area adibita a spazi di sosta e, comunque, sarebbe inidonea, per le sue caratteristiche costruttive e plano-volumetriche, ad alterare i volumi esistenti e l’assetto del territorio.

In ragione di tali caratteristiche, il ricorrente contesta la qualificazione data dalla PA al manufatto, come se fosse soggetto a permesso di costruire, asserendo che lo stesso sarebbe sussumibile all’interno della fattispecie prevista dall'art. 37 del DPR 380/2001, essendo, in tesi, autorizzabile in base a SCIA, tanto da consentirne la conservazione mediante pagamento di sanzione pecuniaria.

Insomma: per il ricorrente, al massimo poteva 'servire' una SCIA e si porebbe chiudere la questione col pagamento di una semplice sanzione (cd. fiscalizzazione dell'abuso).

 

Tettoia come pertinenza? Non in questo caso. Ecco perché

Il TAR osserva che, per costante orientamento giurisprudenziale, "la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico - edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l'art. 3, comma 1, lett. e. 6) del D.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche "gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale") in quanto tale previsione "non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone" (Consiglio di Stato, sez. IV, 13/07/2022, n. 5926), ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza; sul punto si veda anche la recente pronuncia della Sezione del 17/03/2022, n. 1957, secondo cui "Il carattere pertinenziale non è riscontrabile nel caso in cui l'opera non sia di modesta entità, né si presenti come accessoria rispetto ad un'opera principale e, inoltre, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale." (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/03/2023, n. 2660).

 

Per questa tettoia serviva il permesso di costruire

Nel caso di specie, la tettoia oggetto dell'ordine di demolizione sviluppa una superficie di circa 75 mq.

Si tratta, pertanto, di un'opera dalle dimensioni tutt'altro che modeste e idonee a consentirne un utilizzo autonomo rispetto all'edificio principale.

Per le sue dimensioni e l'altezza del manufatto, è quindi esclusa in radice la possibilità di ricondurre l'abuso al novero sia dell'edilizia libera che delle opere assoggettate a mera SCIA.

Essendo, dunque, opera che avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire, l'abuso realizzato soggiace alla sanzione prevista dall'art.31 del Testo Unico Edilizia.

 

Anche il regolamento comunale conferma: tettoia con permesso di costruire

Il TAR evidenzia che lo stesso regolamento comunale relativo all’installazione di strutture precarie consente, per quanto ne importa, di ritenere assentibili con denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 380/2001 (oggi sarebbe SCIA), le costruzioni costituite da coperture in legno o metallo qualora risultino prive di fondazioni, ancorate provvisoriamente al terreno con staffe e viti, e abbiano superficie lorda non superiore a 25 mq e altezza media di metri 2,70.

Nel caso di specie, invece, il manufatto risulta ascrivibile alla tipologia di "Tettoia", per il quale legittimamente, in considerazione delle sue caratteristiche strutturali, è stato ritenuto necessario il titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.

 

Fiscalizzazione dell'abuso impossibile se manca il titolo abilitativo

Per l'abuso edilizio privo di permesso è impossibile ottenere una fiscalizzazione, in quanto "in tema di abusi edilizi, la facoltà d'irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non quindi nei casi caratterizzati dalla mancanza di qualsivoglia titolo abilitante all'edificazione. Inoltre, l'applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità; valutazione però da eseguirsi, peraltro, in sede esecutiva".


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Allegati

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