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Tettoia chiusa sui 3 lati da parapetto in legno: non è mai una pergotenda, serve il permesso di costruire

Una tettoia chiusa sui 3 lati da parapetto in legno, munita di davanzale in legno e tende in pvc trasparente con telaio in acciaio, fissato ai pali in legno, con tanto di impianto climatizzazione, è un'opera necessitante del permesso di costruire per essere assentita.

Oggi torniamo sulle tettoie, una di quelle opere che più si presta ai contenziosi in materia urbanistico-edilizia.

Stavolta prendiamo spunto dalla sentenza 9063/2023 del 18 ottobre del Consiglio di Stato, che ha come oggetto del contendere l'ordinanza di demolizione, impartita da un comune e confermata dal TAR competente, per una tettoia di chiusura all'interno di un locale commerciale.

Tettoia o pergotenda? Il ricorso

Secondo parte ricorrente, sarebbe errata l’affermazione del TAR secondo la quale le opere contestate andrebbero a determinare una chiusura del locale, con la creazione di un ambiente nuovo e dunque un ampliamento di superficie edilizia e di volume.

Detta chiusura e detto ampliamento non sussisterebbero e non sarebbero neppure possibili per la conformazione e la struttura della tettoia. Del resto, gli stessi organi accertatori avrebbero sostenuto che il locale risultava chiuso su tre lati e non su quattro.

Tra l'altro, la tettoia presenterebbe dei semplici parapetti di 90 cm e la chiusura sarebbe determinata dall’apposizione di tende in pvc retrattili sui summenzionati parapetti in legno, che la configurerebbero come pergotenda.

L'installazione di climatizzatori esterni non violerebbe alcuna norma di carattere edilizio, visto che potrebbero essere apposti liberamente, rientrando nella categoria di edilizia libera, e quanto alla circostanza che tra la tettoia e il locale sarebbe stata apposta una sorta di copertura, si sarebbe dovuto accertare che l'appellante si era solo limitata ad abbellire lo stato dei luoghi, apponendo una tenda che nascondesse la vista del cemento.

Per Palazzo Spada si tratta di tettoia abusiva

Il Consiglio di Stato esamina i fatti e respinge il ricorso, confermando la legitttimità dell'ordinanza di demolizione.

Infatti, la Polizia locale aveva accertato che: “al posto di una tettoia pertinenziale dal punto di vista urbanistico aperta su 3 lati … e inoltre senza alcuna funzione al di sotto della stessa, ma con semplice funzione di riparo e arredo al locale commerciale annesso, si era invece realizzata una tettoia chiusa sui 3 lati da parapetto in legno con altezza di circa 0.90 cm infisso al suolo, munita di davanzale in legno e tende in pvc trasparente con telaio in acciaio, fissato ai pali in legno. Tale ambiente, inoltre, risultava munito di impianto climatizzazione, posizionato sul muro esterno del locale commerciale, ospita tavolini e sedie, utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, con presenza di pubblico. Inoltre, si era accertato che il passaggio pedonale in corrispondenza degli ingressi del locale, al di sotto dei balconi del sovrastante condominio, risulta isolato con infisso in acciaio e tende in pvc avvolgibili, definendo un ambiente unico con la zona sottostante la tettoia”.

Le caratteristiche della pergotenda

Non è assolutamente pertinente il richiamo alla nozione di “pergotenda”, visto che affinché un'opera sia classificabile come una pergotenda, l'opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergotenda non serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del dpr 380/2001.

Tettoia chiusa, tettoia aperta o pergotenda? Come districarsi tra permessi ed edilizia libera

Una struttura portante in legno lamellare di 3 pilastri e 7 travi orizzontali, imperniate al torrino, coperta con doghe in legno non è configurabile come pergotenda.


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Ristrutturazione edilizia del locale con aumento di volume

Ma in questo caso tale situazione non ricorre affatto: in realtà, la duplice circostanza che il locale in questione sia stato dotato di impianto di area condizionata e che sia stata realizzata un'ulteriore copertura danno ragione del fatto che l'intervento in questione abbia dato luogo, come correttamente rilevato dall’amministrazione comunale, ad una ristrutturazione edilizia del locale commerciale con ampliamento della S.U.L. edilizia e commerciale di circa  68,94 metri quadri, con la conseguente conformazione di un volume di circa 228,84 metri cubi.

In definitiva, le opere abusive realizzate nel loro complesso non sono giustificate in forza della SCIA presentata nel gennaio del 2018, sicché risultano sprovviste di valido titolo edilizio. Ne consegue che l'amministrazione legittimamente ne ha ordinato la riduzione in pristino.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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