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Tettoia aperta su tutti i lati: basta la SCIA, demolizione illegittima

La realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

Quando una tettoia è realizzabile tramite presentazione di semplice SCIA e senza necessità di richiedere il permesso di costruire, con tutte le conseguenze in caso di mancanza di titolo abilitativo?

Un caso emblematico è quello della sentenza 1438/2024 del Tar Salerno, relativo al ricorso contro l'ordinanza di demolizione impartita dal comune per alcune tettoie, connesse all'attività produttiva esercitata dal ricorrente, le quali non determinano un incremento di volume e, secondo l'appellante, non sarebbero soggette a permesso di costruire costituendo pertinenze urbanistiche, sottratte al regime del titolo edilizio concessorio, e quindi necessitanti al massimo di una SCIA, in mancanza della quale non scatterebbe comunque la demolizione.

 

Il ricorso

Il ricorrente ha evidenziato come oggetto della SCIA ex art. 37 del dpr 380/2001 fossero solo le tettoie, riguardo alle quali si legge nella consulenza di parte depositata in atti che: “le opere rientrano tra gli interventi previsti al comma 1 dell’art. 37 del D.P.R. n.380/2001, atteso che le opere per le quali si chiede la sanatoria ex art. 37 del DPR 380/01 sono assentibili con SCIA ai sensi dell’art. 22, comma 1 lettera c) del DPR 380/01”.

 

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Tettoie aperte su tutti i lati: basta la SCIA, quindi in caso di abuso c'è solo una multa

Il TAR acogli il ricorso richiamando, sul punto, il nutrito orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi. In tal caso deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità” (T. A. R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 729; negli stessi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13 aprile 2021, n. 2363); “una tettoia, per caratteristiche morfologiche di realizzazione e destinazione funzionale - in quanto struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da onduline, meramente strumentale all’opificio, di dimensioni adeguate ad assolvere le finalità produttive, senza incremento del carico urbanistico - è riconducibile alla nozione di pertinenza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime del titolo edilizio concessorio” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5867; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11 giugno 2019, n. 976).


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