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Tettoia aperta su tre lati: SCIA o permesso di costruire? Le regole del Testo Unico Edilizia

Consiglio di Stato: il permesso di costruire è necessario se l'intervento edilizio è idoneo ad alterare la sagoma dell'edificio

Una tettoia aperta su tre lati può essere realizzata con una semplice SCIA o serve il permesso di costruire?

A dirimere la questione è sempre il Testo Unico Edilizia, nello specifico agli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del dpr 380/2001.

Lo ribadisce con forza, ancora una volta, il Consiglio di Stato che nella sentenza 4274/2023 dello scorso 28 aprile deve esprimersi sul ricorso di un privato contro l'ingiunzione di demolizione di una tettoia di copertura del terrazzo, posto al secondo e ultimo piano di un immobile, ubicato in zona destinata a verde agricolo, occupante tre lati e di un ampliamento volumetrico (pari a 58 mc) dell’unità immobiliare posta al secondo piano del medesimo fabbricato, realizzato attraverso un incremento della sua altezza.

Tettoia con SCIA: i motivi del ricorso

Per il ricorrente, il TAR competente avrebbe errato a ritenere che la realizzazione della tettoia, aperta su tre lati, non ancorata al suolo e di natura pertinenziale, necessitasse di permesso di costruire.

Infatti, in base agli artt. 10, 22 e 23 del dpr 380/2001, la detta opera non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi per cui è richiesto il menzionato titolo edilizio.

Nessun ostacolo al perfezionamento della SCIA sarebbe, poi, potuto derivare dal riferimento contenuto nell’impugnata determinazione negativa, all’asserita insufficienza della documentazione tecnico amministrativa prodotta, dato che, in virtù dell’art. 19, comma 3, della legge 241/1990, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire all’odierno appellante di conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa di riferimento.

Tettoia con permesso di costruire: la decisione finale

Secondo Palazzo Spada l'impianto 'difensivo' non regge, perché basta 'leggere' il combinato disposto dei già citati artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del Testo Unico Edilizia, in base a cui occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie che, come nella fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, date anche le rilevanti dimensioni, sulle sagome, con conseguente insufficienza, al riguardo, di una semplice SCIA.

Non conta nulla, chiude il Consiglio di Stato, se - come deduce l’appellante - la tettoia è aperta su tre lati, non è ancorata al suolo e si debba ritenere di natura pertinenziale.

Il permesso di costruire è necessario in quanto l’intervento è idoneo ad alterare la sagoma dell’edificio.


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