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Tettoia aperta senza infissi: se crea nuovo volume serve il permesso di costruire

La realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari.

Quale titolo abilitativo serve per una tettoia priva di infissi e, quindi, "aperta"? Serve per forza il permesso di costruire in assenza del quale scatta l'abuso edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione in caso di accertamento dell'illecito?

Risponde ai dubbi il Tar Lazio nella sentenza 15643/2024 dello scorso 2 agosto, relativa al ricorso contro un'ordinanza di demolizione impartita da un comune per svariate opere abusive, tra le quali anche alcune tettoie.

 

Le tettoie del contendere

Secondo il ricorrente, tra l'altro:

  • la tettoia senza infissi, adiacente al vano residenziale, è stata sanata per effetto di una concessione edilizia del 5 novembre 2019;
  • oltre alla tettoia “sanata”, sono presenti altre due tettoie, pari a circa 34/35 mq, prive di titolo, ma anch’esse senza infissi, e, per tale ragione, non idonee a sviluppare volumetria;
  • eccetto il locale tecnico trasformato in abitazione, gli altri ambienti (ossia le cd. tettoie) sono usati come locali deposito.

 

Interventi di trasformazione urbanistica

Il TAR evidenzia come l'art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001, richiamato dalla disposizione regionale, prevedeva, nella versione applicabile ratione temporis, che “1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: [...]c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

 

La questione delle tettoie aperte che non creano nuova volumetria

Il ricorrente sostiene che la disposizione di cui sopra non sia applicabile, poiché le tettoie realizzate (compresa quella “sanata”) non comporterebbero nuova volumetria, essendo prive di infissi e, quindi, “aperte”.


Tettoia: quando è una nuova costruzione e serve il permesso di costruire

Il TAR respinge il ricorso evidenziando come la giurisprudenza abbia precisato più volte che “la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione, richiedendo quindi il permesso di costruire, allorché difetti dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 72).

Come noto, la nozione di “pertinenza urbanistica” è meno ampia di quella definita dall'art. 817 c.c. e non consente la realizzazione di opere di rilevante consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale; infatti, il carattere pertinenziale in senso urbanistico va riconosciuto solo alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non valutabili in termini di cubatura, o, comunque, dotate di volume minimo e trascurabile, in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono ( cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

In definitiva, non sussiste la natura pertinenziale, quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma.

 

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Tettoia senza infissi: quando è nuova costruzione

Nel caso di specie, la semplice mancanza degli infissi esterni non esclude che l'opera, per come configurata, non abbia natura pertinenziale e avrebbe, quindi, necessitato del rilascio del permesso di costruire, trattandosi di una struttura autonoma, chiusa ai lati (e dotata di arredi), non accessoria rispetto all’edificio principale, non precaria, e, quindi, tale da determinare, sotto il profilo edilizio, un aumento di superficie e di volumetria.

Del resto, “ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del TUE, le stesse opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti” (Cons. di St., sez. VI, 24/01/2022, n.469).

Chiarito che le opere realizzate comportano la costituzione di un nuovo volume e richiedono il rilascio del permesso di costruire, la mancanza del titolo abilitativo (ossia del permesso di costruire) comporta, di per sé, la legittima applicazione della sanzione demolitoria e ripristinatoria.

Né rileva, con riferimento ad una delle tettoie, la sanatoria rilasciata, la quale ha ad oggetto specificatamente “opere senza aumento di superficie o di volume”, mentre la tettoia “sanata” è stata trasformata, alterandone la consistenza.


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Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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