Tettoia, ancora tu? Il netto confine tra permesso di costruire, SCIA, CILA ed edilizia libera
Una tettoia necessita del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, altera la sagoma dell'edificio, mentre ne è esentata se la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell'immobile cui accede.
Il confine tra permesso di costruire, altri permessi 'meno complessi' tipo SCIA o CILA ed edilizia libera per la realizzazione di una tettoia non è per niente labile, potremmo quasi dire che è netto, almeno a giudicare dalle regole del Testo Unico Edilizia e dalla vasta giurisprudenza presente in materia.
Però la giustizia amministrativa è continuamente indondata di casi nei quali chi realizza una tettoia senza permesso e viene punito con la demolizione, si appella paventando che l'opera si puà realizzare liberamente, o al massimo presentando una SCIA o una CILA, in quanto 'pertinenziale'.
La tettoia della discordia
Anche il CGARS (Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana) si è espresso in materia con la sentenza 805/2023 dello sxorso 15 novembre, relativa al ricorso contro l'ordinanza di demolizione impartita da un comune per la realizzazione, senza titolo abilitativo, di una tettoia con sei pilastri in legno, travi, tavolato e tegole di circa 22 mq, con altezza alla linea di gronda pari a m 2,30 circa e alla linea di colmo pari a m 2,55 circa, fissata al terreno, pavimentato e recintato, mediante piastre bullonate.
Il TAR Sicilia, ravvisato il carattere di stabilità della costruzione e la sua non assimilabilità a una pergotenda, ha confermato che la sua edificazione necessitava del permesso di costruire, mentre secondo l'appellante, stante le caratteristiche dell’opera, si tratta di una mera pertinenza, soggetta al più alla presentazione di SCIA o CILA.
Le caratteristiche delle pertinenze edilizie
Il CGARS evidenzia che, per costante giurisprudenza, rientrano nella categoria delle pertinenze urbanistiche le opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali a esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e non anche le opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotano per avere una propria autonomia rispetto all’opera principale e per non essere coessenziali alla stessa, cioè tali da non rendere possibile una diversa utilizzazione economica (Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 19; 24 luglio 2014, n. 3952; V, 12 febbraio 2013, n. 817; IV, 2 febbraio 2012, n. 615).
Tettoie: quale titolo edilizio?
Quanto alle tettorie, esse richiedono il rilascio del permesso di costruire quando, per caratteristiche costruttive, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio (Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2017, n. 694), mentre si sottraggono a detto regime ove la loro conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Cons. Stato, V, 13 marzo 2014 n. 1272).
Nel caso di specie, è escluso che la pertinenzialità dell'opera possa derivarsi dalla pertinenzialità del terreno su cui essa è stata costruita, non essendovi nell’ordinamento urbanistico-edilizio una norma che consenta una siffatta assimilazione.
Questa tettoia, per la non irrilevante dimensione (mq 22,00), per le caratteristiche strutturali che la contraddistinguono (pilastri in legno, travi, tavolato e tegole), per stabilità (derivante dall’ancoraggio con piastre bullonate su un terreno pavimentato) e per posizionamento rispetto al fabbricato principale (che ne consente l’autonoma utilizzazione), difetta con ogni evidenza dei requisiti propri delle pertinenze e degli interventi precari, costituendo invece una innovazione urbanistica che determina, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, una variazione planivolumetrica e architettonica dell’assetto edilizio preesistente, che rendeva necessario per la sua edificazione il preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) del dpr 380/2001.
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